Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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Ciò costituisce tuttavia il motivo della richiesta, avanzata dall'AV-MPC nel suo rapporto d’attività relativo al 2020, di sancire espressamente nella legge l’obbligo di fornire informazioni38. In occasione del procedimento disciplinare nei confronti dell’ex procuratore generale Michael Lauber, infatti, alcuni collaboratori del MPC hanno sostenuto di non essere tenuti a fornire informazioni all’AV-MPC. Le CdG sono allineate alla richiesta dell’AV-MPC.39

Il Consiglio federale ritiene che non vi sia motivo di applicare norme diverse ai procedimenti disciplinari nei confronti dei membri del MPC e dei collaboratori dell’Amministrazione federale. Le inchieste disciplinari nei confronti di entrambe le categorie di soggetti seguono le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa40 (PA). Altre autorità, in base all’articolo 14 PA, hanno il potere di audizione di testimoni. Tale competenza deve ora essere attribuita anche all’AV-MPC, in modo che i collaboratori del MPC siano tenuti a fornirle informazioni. Si propone pertanto un’integrazione dell'articolo 14 capoverso 1 PA (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. i AP-PA e i relativi commenti al n. 3.1.1).

2.1.5 Competenza dell’AV-MPC in materia di sospensione in via cautelare di membri eletti del MPC

Secondo l’articolo 31 capoverso 2 LOAP, l’AV-MPC può pronunciare un avvertimento o un ammonimento, o disporre una riduzione dello stipendio, nei confronti dei membri del MPC eletti che abbiano violato doveri d’ufficio.

L’AV-MPC dispone quindi di determinati strumenti disciplinari ma non è possibile una sospensione in via cautelare dall’incarico, così come prevista per il personale federale dall’articolo 103 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 200141 sul personale federale (OPers) e dall’articolo 22 capoverso 2 LOAP, anche per gli altri procuratori e i collaboratori del MPC. In base alla disposizione citata, un impiegato può essere immediatamente sospeso in via cautelare dal servizio se l’esecuzione corretta dei compiti è compromessa e se sono constatati o supposti avvenimenti gravi dal punto di vista penale o disciplinare, sono rilevate irregolarità ripetute oppure è ostacolato un procedimento in corso.

Non è escluso che si verifichi una situazione in cui potrebbe essere necessario sospendere in via cautelare un membro eletto del MPC. Il Consiglio federale ritiene pertanto, come le CdG, che sia oggettivamente corretto attribuire all’AV-MPC la competenza di disporre la sospensione cautelare dall’incarico, in quanto titolare del potere disciplinare nei confronti dei membri eletti del MPC (cfr. art. 31b cpv. 4 AP-LOAP e i relativi commenti al n. 3.1.4).

38Rapporto d’attività AV-MPC 2020, pag. 25.

39Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 163.

40 RS 172.021

41 RS 172.220.111.3