Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

del MPC in carica possa influenzare la rielezione, in generale o riguardo a procedimenti e decisioni concreti. Di conseguenza, la norma secondo cui l'Assemblea federale plenaria (ri)elegge la direzione del MPC può sortire l'effetto opposto a quello voluto dal legislatore: anziché rafforzare l'indipendenza del MPC, può indebolirlo.

Il modo migliore per impedire una «politicizzazione» della rielezione sarebbe quello di abolirla, introducendo invece una durata della carica fissa, ad esempio di 12 anni, oppure fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Come misura correttiva si dovrebbe prevedere la possibilità della destituzione. Visto che il problema dell’influenza politica in caso di rielezione non riguarda solo i membri eletti del MPC ma anche i giudici dei tribunali federali, l’ideale sarebbe modificare la normativa sulla rielezione contemporaneamente per entrambe le categorie di soggetti.

Per quanto riguarda i membri dei tribunali, il Parlamento ha avviato un progetto di modifica in tal senso ma lo ha poi interrotto. Entrambe le Commissioni degli affari giuridici avevano inizialmente dato seguito all’iniziativa parlamentare 20.480 CAG- N «Per giudici federali indipendenti e competenti. Controprogetto indiretto all’iniziativa sulla giustizia», per poi ritirarla in un secondo momento.

In questa prospettiva, il Consiglio federale non ritiene opportuno proporre modifiche che si applicherebbero anche ai giudici. Una revisione dovrebbe pertanto limitarsi ai membri del MPC. Per i membri del MPC eletti dall’Assemblea federale plenaria, la durata della carica, ai sensi dell’articolo 20 capoverso 3 AP-LOAP, dovrebbe aumentare da quattro a sei anni, in linea con quella dei giudici federali. Una durata ancora più lunga della carica sarebbe giustificabile solo se venisse introdotta anche per i giudici, perché la loro indipendenza, garantita dalla Costituzione, appare ancora più accentuata rispetto a quella dei membri eletti del MPC. L’introduzione di una durata della carica di sei anni rende superflua il secondo periodo dell'articolo 20, capoverso 3 LOAP secondo cui il mandato decorre dal 1° gennaio che segue l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale. D’ora in poi, come per i membri dell'AV-MPC (art. 25 cpv. 2 LOAP) e per i giudici del Tribunale penale federale (art. 48 cpv. 3 LOAP), la legge stessa deve prevedere che, in caso di dimissioni di un membro eletto del MPC, il suo successore sarà eletto per il resto del periodo (art. 20 cpv. 3 AP-LOAP). Di conseguenza, dovrà essere abrogato l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 2010 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali.

Secondo il diritto vigente, la durata della carica di quattro anni si applica anche ai procuratori pubblici federali nominati dal procuratore generale (art. 20 cpv. 2 e 3 LOAP). Anche secondo la normativa in vigore fino al 2011, la durata della carica era di quattro anni per tutti i procuratori pubblici federali (art. 16 cpv. 2 della legge federale del 15 giugno 193446 sulla procedura penale). L'articolo 20 capoverso 3 LOAP ha quindi ripreso la normativa precedente47. Diversamente da oggi, all’epoca non era però il procuratore generale a nominare gli altri procuratori pubblici federali ma il Consiglio federale, ovvero la stessa autorità che eleggeva anche il procuratore generale. È importante tenere conto di questa differenza, perché la perizia Geth/Schindler

46 RU 50 685; in vigore dal 1°gen. 1935 al 31 dic. 2010.

47 Messaggio LOAP, pag. 7123 seg.