Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
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Con l’entrata in vigore dei provvedimenti intesi a migliorare l’efficienza e la legalità del procedimento penale (il cosiddetto progetto sull’efficienza) il 1° gennaio 200264, sono stati assoggettati alla giurisdizione federale altri reati, come, a determinate condizioni, i reati legati alla criminalità organizzata (art. 24 cpv. 1 CPP). Secondo l’articolo 24 capoverso 2 CPP ciò vale anche per i reati economici complessi e di vasta portata.
Secondo il parere del Consiglio federale e della grande maggioranza all’interno del gruppo di lavoro, la vigente ripartizione della competenza materiale tra Confederazione e Cantoni per il perseguimento e il giudizio di reati (selezione dei reati) si è in linea di principio dimostrata valida e non sussiste alcuna necessità di riforma fondamentale in merito. È tuttavia emerso che sarebbe opportuno modificare alcuni punti del sistema vigente, in considerazione dell’evoluzione della situazione e delle esigenze delle autorità penali nel corso del tempo65.
Di seguito, al numero 2.2.2 si spiegano i motivi per cui il Consiglio federale continua a negare la necessità di intervenire a livello legislativo nel campo dei reati commessi con materie esplosive (art. 23 cpv. 1 lett. d CPP).
Di seguito, ai numeri 2.2.3–2.2.6, si illustrano brevemente le modifiche più rilevanti. Per ulteriori dettagli su tutte le proposte di modifica si rimanda ai commenti ai singoli articoli al numero 3.2.
2.2.2 Rinuncia alla modifica nel campo dei reati commessi con materie esplosive (art. 23 cpv. 1 lett. d CPP)
Nel proprio rapporto in adempimento del postulato 19.3570 (v. sopra n. 1.1.2), il Consiglio federale ha concluso che non c’è necessità di rivedere la regolamentazione delle competenze nel campo dei reati commessi con materie esplosive66. In occasione della presente revisione della legge, il Consiglio federale ha comunque riesaminato in modo approfondito l’opportunità di assoggettare determinati reati compiuti con materie esplosive al perseguimento penale dei Cantoni (ad es. quelli che non toccano gli interessi della Confederazione).
Secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera d CPP i reati commessi con materie esplosive ai sensi degli articoli 224–226 CP sottostanno obbligatoriamente, per motivi storici, alla giurisdizione federale.
Le attuali fattispecie concernenti le materie esplosive di cui agli articoli 224–226 CP risalgono alla legge sugli esplosivi del 12 aprile 1894, promulgata in risposta alle attività sovversive anarchiche in Svizzera e ad attentati all'estero. Nel suo messaggio del 18 dicembre 1893 il Consiglio federale dichiarava che «auf schweizerischem Gebiete Erscheinungen zu Tage getreten [sind], welche erkennen lassen, dass der Anarchismus auch unserem Land verderblich werden kann» (sul territorio svizzero sono emersi fenomeni che indicano come l’anarchismo possa nuocere anche al nostro
64 RU 2001 3071
65 Cfr. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, pag. 18 seg. e pag. 67.
66 Cfr. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, pag. 37.