Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
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stata estesa nel corso del tempo74/75, mentre tali competenze sono state limitate soltanto in pochi casi, in particolare per atti illeciti relativamente frequenti e poco gravi76. Già anni fa la dottrina aveva sottolineato la necessità di una riforma di tali competenze federali77.
In occasione della redazione del rapporto in adempimento del postulato, è stato esaminato approfonditamente l’elenco dei reati di cui all'articolo 23 capoverso 1 CPP. Il Consiglio federale ha concluso che la selezione dei reati oggetto del perseguimento penale obbligatorio della Confederazione resta, essenzialmente, appropriata78 ma ritiene che siano necessarie modifiche negli ambiti che seguono79.
2.2.3.1 Reati contro persone protette in virtù del diritto internazionale e locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari (art. 23 cpv. 1 lett. a e b CPP)
In base al diritto in vigore, la competenza per il perseguimento penale nell’ambito dei reati diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale e di locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari è ripartita tra la Confederazione e i Cantoni. In linea di principio per il perseguimento penale in tale ambito sono competenti i Cantoni (art. 22 CPP). Secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettere a e b CPP, sottostanno alla giurisdizione federale solo determinati reati gravi contro la vita e l’integrità delle persone, contro la libertà, contro l’integrità sessuale e contro il patrimonio.
Tali reati sono stati attribuiti alla giurisdizione federale, in particolare affinché la Confederazione possa adempiere ai compiti che spettano in virtù del diritto internazionale. Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 196180
74Dal 1° ottobre 1982 la giurisdizione federale è stata estesa a determinati reati gravi diretti
contro persone protette in virtù del diritto internazionale, a determinati reati contro il patrimonio concernenti istituzioni diplomatiche e consolari, alla presa d’ostaggio se la coazione è diretta contro autorità federali e ai reati contro la tranquillità pubblica (art. 340 n. 1 tratt. 1–3 vCP). Il genocidio (art. 264 CP) è stato assoggettato alla giurisdizione federale dal 15 dic. 2000 (art. 340 n. 2 vCP). Gli articoli 226bisCP (Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti) e 226terCP (Atti preparatori punibili) sono in vigore dal 1° febbraio 2005 (art. 340 n. 1 tratt. 4 vCP).
75CR CPP-David Bouverat, art. 23 N 2.
76Dal 1° gen. 2007 non sottostanno più alla giurisdizione federale la falsificazione di titoli
di trasporto o di giustificativi del traffico dei pagamenti postali (art. 336 cpv. 1 lett. f vCP); dal 1° gen. 2018 neanche la falsificazione di contrassegni autostradali (art. 23 cpv. 1 lett. e CPP).
77Carla Del Ponte/Valentin Roschacher/Felix Bänziger, Zusammenarbeit, pag. 251; Kom-
mentierte Textausgabe StPO -Felix Bänziger, art. 23, pag. 22.
78Anche il gruppo di lavoro condivide questo parere; cfr. Rapporto in adempimento del po-
stulato 19.3570, n. 9.
79Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 7.2.4.5.