Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
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e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 196381, è segnatamente un obbligo dello Stato ospite, e quindi della Svizzera, proteggere i rappresentanti diplomatici e i funzionari consolari nonché i loro locali82.
La ripartizione attuale della competenza materiale appare tuttavia incoerente. Non si comprende, ad esempio, come mai la violenza carnale (art. 190 CP) nei confronti di una persona protetta in virtù del diritto internazionale sottostia alla giurisdizione federale ma non così gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP83), malgrado tali reati siano comparabili sotto il profilo della comminatoria di pena astratta. Né si comprende come mai, ad esempio, il danneggiamento di un documento diplomatico (Danneggiamento, art. 144 CP) debba essere perseguito e giudicato dalle autorità penali federali ma non così il danneggiamento di dati diplomatici (Danneggiamento di dati, art. 144bisCP)84.
Per tali motivi, appare più coerente non limitarsi più a determinati reati, ma assoggettare alla giurisdizione federale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 CPP, tutti i reati diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, nonché tutti i reati diretti contro locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e uffici consolari.
Ai fini dell’assolvimento dei compiti derivanti dal diritto internazionale, tale disposizione si dovrà applicare anche a tutti i reati commessi contro i locali, gli archivi o i documenti delle missioni permanenti o delle organizzazioni internazionali.
La competenza generale della Confederazione in materia di perseguimento penale in questo ambito dovrebbe non solo semplificare la questione della competenza in materia di perseguimento penale e quindi garantire un perseguimento penale più efficiente, ma anche uniformare l’applicazione del diritto.
Questo comporterebbe l’assoggettamento alla giurisdizione federale anche di reati minori commessi, ad esempio, contro persone protette in virtù del diritto internazionale o contro i locali di missioni diplomatiche, missioni permanenti, uffici consolari o organizzazioni internazionali85. Occorre tuttavia tenere presente che il perseguimento dei reati che, ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 CPP, sottostanno alla giurisdizione federale obbligatoria, può in determinati casi essere delegato ai Cantoni (v. n. 2.2.4 e 3.2, commenti all’art. 25 AP-CPP).
Va infine precisato che le modifiche proposte dal Consiglio federale non riguardano i reati commessi da persone protette in virtù del diritto internazionale. Questi reati continuano a essere perseguiti tenendo conto dell'immunità dei loro autori, fondata sul diritto internazionale.
81 RS 0.191.02
82 Messaggio Atti di violenza criminale, pag. 1054 seg.
83 Prima dell’entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia sessuale il 1° luglio 2024 (RU 2024 27), il termine utilizzato nella versione tedesca era Schändung.
84 Per questo anche l’art. 141bis CP (Impiego illecito di valori patrimoniali), l’art. 143 (Acquisizione illecita di dati) e l’art. 143bis CP (Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione dei dati) rientrano nella competenza federale in materia di perseguimento penale.
85 Ad es. un incidente della circolazione in cui l’ambasciatore resta lievemente ferito o l’imbrattamento con vernice spray dell’edificio di un’ambasciata.