Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

giudizio delle infrazioni contro divieti di organizzazioni disposti dal Consiglio federale, ad esempio per organizzazioni come Al-Qaïda, lo Stato islamico e le organizzazioni associate,98 sottostanno alla giurisdizione federale, senza alcuna limitazione ai casi intercantonali o internazionali. La competenza federale sussiste anche in base alla legge federale del 20 dicembre 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate99.

Proprio alla luce del contesto in cui operano queste organizzazioni terroristiche illegali, appare logico, sia dal punto di vista legislativo che pratico, assoggettare alle stesse regole sulla competenza fattispecie di reato che talvolta si verificano contemporaneamente o in circostanze correlate, assoggettandole quindi alla competenza federale. In questo modo è possibile garantire e rafforzare anche il flusso di informazioni, segnatamente attraverso la piattaforma operativa di coordinamento TETRA (TErrorist TRAcking) sotto la direzione di fedpol, che analizza i casi e traccia e aggiorna via via il quadro d’insieme della situazione.

L’adeguamento della legge proposto semplifica e chiarisce le questioni relative alla competenza ma riguarda fatti e reati di terrorismo commessi da adulti. Le disposizioni relative al perseguimento penale e al giudizio nei confronti di autori minorenni non sono interessate da tali modifiche. Il diritto penale minorile svizzero, che si applica indipendentemente dalla gravità del reato o dalla sua qualificazione come reato di terrorismo, si è dimostrato valido anche nel confronto internazionale: anche in futuro, per tutte le categorie di reati, ci si concentrerà sui principi primariamente educativi, che si sono dimostrati efficaci. I delinquenti minorenni non sono solo condannati a una pena, ma sono anche oggetto di misure educative e di altro tipo, sempre nel rispetto della sicurezza pubblica. Queste misure di protezione, come la sorveglianza, l’assistenza, il trattamento o il collocamento in un istituto, vengono associate a pene commisurate all’età, ad esempio la privazione della libertà fino a quattro anni. In determinate circostanze, a partire dal 1° luglio 2025, in caso di privazione della libertà l’autorità giudicante può anche riservarsi di pronunciare un internamento. La competenza dei pubblici ministeri e dei tribunali dei minorenni specializzati a livello cantonale ha dato buoni risultati. Nell’ambito del diritto penale minorile non sembra pertinente adottare, per gli atti di terrorismo, una regolamentazione speciale e e dipendente della natura del reato perché si rinuncerebbe così all’approccio incentrato sulla personalità. In adempimento della mozione 24.3819 della CPS-N (v. sopra n. 1.1.3), il progetto prevede invece di introdurre un obbligo di notifica per le autorità inquirenti, che devono informare le autorità federali dell’apertura di procedimenti penali contro minorenni per reati di terrorismo (v. sotto n. 2.2.7).

In considerazione della proposta di assoggettare i reati di terrorismo alla giurisdizione federale in base all’articolo 23 CPP, è necessario intervenire di conseguenza sull’articolo 24 capoverso 1 CPP stralciando da esso tali reati. Il campo di applicazione dell’articolo 24 CPP viene così limitato alla criminalità organizzata e alla criminalità economica (cfr. art. 24 AP-CPP). L’articolo 260ter CP disciplina sia questi ambiti che il terrorismo: la sua qualificazione nel diritto processuale penale viene suddivisa in

98 Decisione generale del Consiglio federale concernente il divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché delle organizzazioni associate del 19 ott. 2022; FF 2022 2548.

99 RS 122.1