Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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Per i dettagli vedi di seguito il numero 3.2 (commenti all’art. 23 cpv. 1 lett. a, abise b AP-CPP).

2.2.3.2 Reati contro la pubblica autorità (art. 23 cpv. 1 lett. h CPP)

I reati contro la pubblica autorità (art. 285–395 CP) riguardano atti che disturbano o ostacolano le funzioni dello Stato o atti di disobbedienza alle disposizioni statali (ingerenze nell’autorità statale). È tutelato in primo luogo l’atto dell’autorità in quanto tale e non la persona che lo compie. Nella misura in cui i reati sono diretti contro atti ufficiali del potere federale, vale a dire delle autorità e dei funzionari federali, essi rientrano nella giurisdizione federale obbligatoria.

Per autorità si intende qualsiasi organo di diritto pubblico incaricato dell’esercizio di uno dei tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario)86.

Il termine funzionari è definito all’articolo 110 capoverso 3 CP. Esso comprende i funzionari e gli impiegati di un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. Il termine indica sia i funzionari istituzionali che quelli funzionali. I primi sono i funzionari nel senso del diritto pubblico, nonché gli impiegati del servizio pubblico. Per quanto riguarda questi ultimi, non importa la forma giuridica in cui operano per l’ente pubblico; il rapporto può essere regolato dal diritto pubblico o da quello privato. È invece determinante la funzione dell’attività: se consiste nell'adempimento di compiti pubblici, l’attività è di natura ufficiale e le persone che la espletano sono considerate funzionari ai sensi del CP87.

Nel quadro della cosiddetta riforma delle ferrovie 288 la definizione di funzionario, già ampia, è stata ulteriormente estesa. Gli articoli 285 (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari) e 286 CP (impedimento di atti dell’autorità) sono stati modificati in modo che gli impiegati di determinate imprese di trasporto, indipendentemente dall’articolo 110 capoverso 3 CP, siano considerati funzionari se i reati sono diretti contro i loro atti ufficiali. La modifica mirava innanzitutto a chiarire alcuni punti relativi allo statuto di funzionario, segnatamente quello degli impiegati delle imprese di trasporto private concessionarie89. Ciò ha tuttavia avuto per conseguenza che, ad esempio, gli atti di violenza e le minacce nei confronti di impiegati federali dei trasporti pubblici, quali, segnatamente, i collaboratori di società di sicurezza che effettuano i controlli dei biglietti per conto delle FFS SA90, contro il personale viaggiante

86 CR CPP-David Bouverat, art. 23 N 10; BSK StPO-Stefan Heimgartner, art. 285 N 5 seg.

87 Decisione del Tribunale penale federale del 19 nov. 2020, SK.2020.29, consid. 2.3.2.

88 Messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2, n. 1.2.2.8 e 2.3.3.5; cfr. anche la mozione Jutzet 00.3513 «Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale».

89 Messaggio aggiuntivo concernente la Riforma delle ferrovie 2, n. 1.2.2.8 e 2.3.3.5; cfr. anche la mozione. Jutzet 00.3513 «Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale».

90 Decisione del Tribunale penale federale del 3 dic. 2021, SK.2021.14.