Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
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due, il che, consideratane la struttura sistematica, non presenta particolari difficoltà legislative100.
Il progetto rinuncia a un adeguamento del contenuto, ossia ad ampliare la definizione dei reati di terrorismo nel contesto del Codice di procedura penale da cui risulterebbe un ampliamento della competenza federale. Il concetto di intenzione terroristica, così come ricorre in diverse fattispecie di reato101 non si presta come unico criterio determinante nel disciplinare le competenze nel Codice di procedura penale. Una prova della difficoltà di operare una qualificazione giuridica netta è fornita dai casi passati e attuali di reati di terrorismo presunti o confermati, spesso commessi da singoli autori che possono essersi ispirati a vicende politiche o sociali verificatesi in patria o all’estero, ma che non presentano alcun legame concreto con organizzazioni o gruppi di persone. In tali casi, l’esistenza di un'intenzione e di una motivazione terroristica degli autori del reato (quindi i requisiti soggettivi) secondo il diritto penale è spesso difficile se non impossibile da dimostrare. L’esistenza di tale intenzione e motivazione può infatti basarsi su autodichiarazioni degli autori che possono apparire arbitrarie e la relativa valutazione può cambiare radicalmente nel corso del procedimento alla luce delle circostanze. Il legislatore ha ovviato a questo aspetto associando l’elemento terroristico ad altri requisiti oggettivi, ad esempio il legame con un’organizzazione terroristica o un’azione specifica quale l’addestramento, il finanziamento o i viaggi. Questo modo di procedere e questa regolamentazione si sono dimostrati sostanzialmente validi nella prassi, non da ultimo sotto il profilo delle prove, della certezza del diritto e della determinatezza. Il perseguimento penale dei terroristi isolati, che non hanno tuttavia commesso un reato di terrorismo così come definito dal CP o dalla LAIn, rimane pertanto di competenza dei Cantoni.
Non appare opportuno neppure associare l’elemento dell’intenzione terroristica a una serie più ampia di disposizioni penali, definite in modo esaustivo dal CPP (oltre alle disposizioni penali citate, relative all’organizzazione, al finanziamento, ai viaggi e all’addestramento). Le convenzioni internazionali esistenti, di cui la Svizzera è parte contraente, potrebbero servire come riferimento per individuare la serie di reati aggiuntivi da menzionare. Nel CPP potrebbero essere inseriti, ad esempio, reati specifici quali l’omicidio intenzionale o l’assassinio, le lesioni personali gravi, il sequestro di persona o la presa d’ostaggio, nonché i reati relativi alle materie esplosive. Dal punto di vista pratico, però, si presume che sarebbe difficile definire la portata e i limiti di tale elenco di reati. Inoltre, tali reati, se commessi con l’intenzione terroristica sopra citata, rientrano già oggi, di regola, nella competenza federale. Il vantaggio che ne deriverebbe per la prassi sarebbe sproporzionato rispetto al carico rappresentato dalle conseguenti questioni di delimitazione legislativa e sarebbe quindi difficile rispettare il requisito della determinatezza del diritto penale.
È parimenti da escludere la rinuncia all’elemento costitutivo del reato di terrorismo rappresentato dagli atti di violenza criminale e il conseguente ampliamento materiale della definizione di terrorismo a ulteriori atti (intimidazione o minaccia) e caratteristiche relative all’intenzione degli autori (cambiamento dell’ordine politico), come
100 N. 1 (criminalità organizzata) risp. n. 2 (terrorismo) cpv. 1 lett. a della disposizione.
101 Ad es. art. 260ter CP: «atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto».