Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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talvolta ipotizzato nel contesto internazionale (nei settori della cooperazione o della prevenzione)102. Tale ampliamento nel contesto penale (e la Svizzera ha ripetutamente espresso pareri critici a questo riguardo in ambito internazionale) sarebbe inoltre in contrasto con il principio della determinatezza e non apporterebbe alcun valore aggiunto pratico nel quadro del perseguimento penale dei reati di terrorismo.

2.2.4 Delega dell’istruzione e del giudizio di causea penali ai Cantoni (art. 25 CPP)

In base al diritto vigente, il pubblico ministero della Confederazione può delegare alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio di una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale (art. 25 CPP).

La facoltà del Ministero pubblico della Confederazione di delegare cause penali ai Cantoni era già prevista dal diritto previgente e, nella prassi, era la regola. Con l’entrata in vigore del CPP, le disposizioni della PP (art. 18 e 18bisPP) sono state riprese nel CPP103. Visto che dopo l’entrata in vigore del CPP, il Ministero pubblico della Confederazione ha a propria disposizione la procedura del decreto d’accusa (art. 352 segg. CPP) e la procedura abbreviata (art. 358 segg. CPP) e quindi due strumenti di procedura penale che la PP non prevedeva, la sua prassi in materia di delega è cambiata, d'intesa con i Cantoni. Da allora il Ministero pubblico della Confederazione non delega quasi più casi penali ai Cantoni.

La delega di una causa penale in virtù dell’articolo 23 CPP non sottostà in linea di principio a particolari limitazioni104; non è invece consentito delegare le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP (cioè genocidio [art. 264 CP], crimini contro l’umanità [art. 264a CP], crimini di guerra [art. 264b–264j CP] e punibilità dei superiori [art. 264k CP]). La delega può avvenire solo per l’istruzione e il giudizio o, in via eccezionale, soltanto per il giudizio di una causa penale. Nella prassi, tuttavia, quest’ultima opzione non è rilevante105.

Una causa penale secondo l’articolo 24 CPP può invece essere delegata alle autorità penali cantonali di perseguimento solo se si tratta di un caso semplice. La legge non definisce il «caso semplice». Con ciò si intendono probabilmente i casi di portata limitata o poco complessi, che non presentano specifiche difficoltà dal punto di vista materiale e giuridico e che non richiedono conoscenze specialistiche106. Diversamente

102 Vedi ad es. per l’ambito del Consiglio d’Europa: Council of Europe Committee on Counter-Terrorism (CDCT) – Counter-terrorism, rapporto dell’Assemblea plenaria del 13 e

14 nov. 2024.

103 Andreas J. Keller, Strafverfahren des Bundes, pag. 197; CR CPP-David Bouverat, art. 25 N 1 seg.; Felix Bänziger/Luc Leimgruber, Effizienzvorlage, pag. 30. Messaggio Progetto efficienz», pag. 1111 segg.; Kommentierte Textausgabe StPO - Felix Bänziger, art. 24, pag. 23. Per ulteriori dettagli cfr. Rapporto in adempimento del postulato 19.3570, n. 7.3.3.3.

104 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 25 N 4.

105 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 25 N 4.

106 SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 25 N 6; BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 25 N 7; CR CPP-David Bouverat, art. 25 N 2.