Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
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rispetto alla causa penale di cui all’articolo 23 CPP, la delega può avvenire solo per l’istruzione e il giudizio.
Alla luce dell’organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione, modificata e potenziata dopo l’entrata in vigore del progetto sull’efficienza, delle sue competenze fondamentali e della possibilità di trattare i casi penali semplici, in particolare nell’ambito della procedura del decreto d’accusa (art. 352 e segg. CPP), il requisito del «caso semplice» di cui all’articolo 25 capoverso 2 CPP non appare più opportuno. Inoltre, le cause penali disciplinate dall’articolo 24 CPP (criminalità organizzata, criminalità economica) non sono, per loro stessa natura, quasi mai semplici. Per questi motivi, il Consiglio federale propone di stralciare l’espressione «caso semplice».
Il Ministero pubblico della Confederazione non può inoltre trasferire una causa penale alle autorità penali cantonali interessate unilateralmente, ossia senza il loro consenso, come potrebbe far supporre il termine «delega». La delega deve sempre essere preceduta da uno scambio di pareri, che avviene con la trasmissione reciproca degli atti per il loro esame (cfr. art. 26 cpv. 4 CPP)107. Il Consiglio federale propone pertanto di precisare l’articolo 25 capoverso 1 CPP. Se il MPC e le autorità cantonali non riescono a trovare un accordo, il caso potrà essere sottoposto al Tribunale penale federale per decisione (art. 28 CPP).
Per i procedimenti penali ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP, la delega continuerà ad essere esclusa, come previsto dal diritto vigente (art. 25 cpv. 2 AP- CPP).
Per i dettagli vedi numero 3.2 (commenti all’art. 25).
2.2.5 Competenza plurima (art. 26 CPP)
Se un reato che rientra nella competenza federale di perseguimento penale è stato commesso in più Cantoni o all’estero o se l’autore principale, i coautori o i compartecipi hanno il domicilio o la dimora abituale in Cantoni diversi, l’articolo 26 capoverso 1 CPP stabilisce che il Ministero pubblico della Confederazione decida quale Cantone istruisce e giudica la causa penale108.
Sebbene ciò non risulti esplicitamente dal testo dell’articolo 26 capoverso 1 CPP, questa disposizione vale soltanto per i casi di delega disciplinati dall’articolo 25 CPP. Ciò deriva dal fatto che l’articolo 26 capoverso 1 CPP sostituisce l’articolo 254 capoverso 2 PP del 2009109. L’articolo era contenuto nel capitolo II «Delle norme speciali
107 BSK StPO- Daniel Kipfer, art. 26 N 2 e 5; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, StPO Komm., art. 26 N 10.
108 Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, pag. 543; BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 26 N 2; SK Kommentar StPO-Stephan Schlegel, art. 26 N 10; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, N 214.
109 Nella versione del 1° gen. 2009.