Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
2.2.7 Introduzione di un obbligo di notifica per le autorità inquirenti per sospetti reati di terrorismo
L’adempimento della mozione 24.3819 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale è correlata alla verifica della regolamentazione delle competenze in materia di reati di terrorismo (v. sopra n. 2.2.3.3). Nel quadro del progetto si propone un adeguamento della Procedura penale minorile113 (PPMin), prevedendo l’obbligo per le autorità inquirenti di segnalare alle autorità federali l’apertura di procedimenti penali contro minorenni per reati di terrorismo.
Il fatto che in Svizzera non sia stata istituita una procura dei minori federale centralizzata è il risultato di una scelta legislativa consapevole. Anche nel caso di reati di terrorismo commessi da minorenni, la competenza per il perseguimento penale resta in capo ai Cantoni, nello specifico alle autorità specificatamente incaricate dei procedimenti penali nei confronti di adolescenti e fanciulli. Proprio nel campo della lotta al terrorismo, è quindi importante che sia sempre garantito lo scambio di informazioni tra le autorità penali federali e cantonali. I riscontri da parte del Ministero pubblico della Confederazione e dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) evidenziano che questo scambio di informazioni avviene regolarmente nella prassi ma che non funziona sempre senza intoppi. La prassi auspica quindi che un obbligo esplicito di notifica da parte delle autorità cantonali rafforzi la lotta al terrorismo a livello nazionale, visto che le autorità federali competenti ottengono così una visione d'insieme completa dei reati di terrorismo e della relativa situazione nei Cantoni.
Per i dettagli vedi numero 3.3 (commenti all’art. 31a AP-PPMin).
2.3 Attuazione
Il progetto non comporta modifiche di ordinanze del Consiglio federale.
3 Commenti ai singoli articoli
3.1 Modifica della legge sulla responsabilità, della legge federale sulla procedura amministrativa, della legge sul Tribunale amministrativo federale e della legge sull’organizzazione delle autorità penali
3.1.1 Legge sulla responsabilità
Art. 15 cpv. 1 lett. d
La modifica dell’articolo 20 capoverso 4 AP-LOAP comporta un adeguamento linguistico.
113 RS 312.1