Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
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3.1.2 Legge federale sulla procedura amministrativa
Art. 14 cpv. 1 lett. i
Nell’ambito delle inchieste disciplinari, l'autorità di vigilanza deve avere le stesse competenze delle altre autorità (v. sopra n. 2.1.4). Per questo deve poter procedere all’audizione di testimoni.
3.1.3 Legge sul Tribunale amministrativo federale
Art. 33 lett. abise cquater
In base all’articolo 33 lettera abisdeve essere possibile impugnare di fronte al Tribunale amministrativo federale le decisioni dell’Assemblea federale plenaria concernenti la destituzione dei membri del MPC e dell’AV-MPC che essa ha eletto (v. sopra
n. 2.1.9).
La modifica dell’articolo 20 capoverso 4 AP-LOAP comporta un adeguamento linguistico dell’articolo 33 lettera cquater.
3.1.4 Legge sull’organizzazione delle autorità penali
Art. 1 cpv. 2
L’articolo 1 capoverso 2 LOAP va adeguato come conseguenza della modifica dell’articolo 25 CPP, in base alla quale il Ministero pubblico della Confederazione può delegare ai Cantoni casi semplici solo per l’istruzione e il giudizio. Andrà stralciata la parte «o soltanto per il giudizio».
Art. 20
I capoversi 1 e 2 corrispondono ai vigenti capoversi 1 e 1bis.
Con l’aumento della durata della carica da quattro a sei anni, previsto al capoverso 3, si intende rafforzare l’indipendenza del Ministero pubblico della Confederazione, anche se prolungare la durata della carica non esclude del tutto che, nell’ambito di una rielezione, siano considerati anche argomenti di natura politica. In ogni caso, la durata della carica dei membri del MPC eletti dall’Assemblea federale viene equiparata a quella dei giudici federali. L’estensione della durata della carica comporta l’abrogazione della disposizione vigente secondo cui la durata della carica ha inizio il 1° gennaio successivo all’inizio della legislatura del Consiglio nazionale. Il progetto prevede invece che i seggi divenuti vacanti siano riassegnati per il resto del periodo. Questa disposizione corrisponde, nel merito, a quella applicabile ai giudici federali (cfr. art. 9