Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
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cpv. 3 LTF114; art. 48 cpv. 3 LOAP; art. 9 cpv. 3 LTAF; art. 13 cpv. 3 legge del 20 marzo 2009115 sul tribunale federale dei brevetti, LTFB) e ai membri dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (cfr. art. 25 cpv. 2 LOAP).
Il capoverso 4 abolisce l’attuale durata della carica dei rimanenti procuratori pubblici federali e la loro rielezione periodica da parte del procuratore generale. I procuratori pubblici saranno invece assunti dal procuratore generale con un contratto di diritto pubblico. La seconda frase del capoverso 4 corrisponde alla seconda frase dell’attuale capoverso 2.
Art. 21 Frase introduttiva
La frase introduttiva viene adeguata dal punto di vista redazionale perché ora vengono eletti, segnatamente dall’Assemblea federale plenaria, esclusivamente il procuratore generale e i sostituti procuratori generali. L’articolo 21 non riguarda quindi più i procuratori pubblici attualmente eletti dal procuratore generale.
Art. 25 cpv. 1
Affinché la durata della carica dei membri dell’autorità di vigilanza corrisponda, come già avviene oggi, a quella del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali, anch’essa viene aumentata da quattro a sei anni.
Art. 29 cpv. 1 e 2
Come si evince dalla sua composizione (art. 23 cpv. 2 LOAP), l’AV-MPC è concepita come ente specializzato. A differenza della vigilanza parlamentare o della vigilanza del Tribunale federale sul Tribunale penale federale (art. 34 cpv. 1 LOAP), la sua attività di vigilanza non si limita alla vigilanza amministrativa ma comprende anche gli aspetti materiali. Questo è una conseguenza del fatto che il procuratore generale, in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a LOAP, è responsabile del perseguimento penale ineccepibile e quindi la vigilanza dell’AV-MPC include anche la verifica che il procuratore generale adempia a tale responsabilità. Questo non risulta però in modo sufficientemente chiaro dal testo della legge vigente, che si limita menzionare in modo succinto la «vigilanza». Con la modifica del capoverso 1 si intende ora chiarire che l’attività di vigilanza dell’AV-MPC comprende sia aspetti amministrativi che materiali.
La vigilanza materiale ha tuttavia anche dei limiti perché all’AV-MPC non sono conferiti i compiti propri di un Ministero pubblico superiore. Il capoverso 2 stabilisce
114 RS 173.110
115 RS 173.41