Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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Art. 31a

Questa disposizione corrisponde pienamente al vigente articolo 31 capoverso 4 LOAP.

Art. 31b

Questa disposizione riprende le norme vigenti in materia di procedimento disciplinare e di proposta di destituzione di cui all’articolo 31 LOAPcon alcune novità.

Il capoverso 1 prevede infatti che l’AV-MPC, nel caso di un’inchiesta disciplinare, può incaricare dell’inchiesta una o più persone al proprio interno. In conformità con quanto richiesto dalle CdG (vedi sopra n. 2.1.6), l’AV-MPC può però incaricare dell’inchiesta anche persone esterne. L'ultima frase garantisce che i soggetti inquirenti possano prendere le decisioni ordinatorie necessarie per portare avanti il procedimento, mentre spetta solo all’AV-MPC ordinare misure disciplinari.

Capoverso 2: il diritto in vigore non stabilisce in modo esplicito quali regole procedurali si applichino allo svolgimento di un’inchiesta disciplinare. Il vigente articolo 31 capoverso 3 LOAP stabilisce solo che la procedura di ricorso contro una misura disciplinare è retta dalla PA. Il capoverso 2 prevede ora, in linea con la regolamentazione dell’articolo 98 capoverso 2 OPers, che la PA si applica all’intero procedimento disciplinare.

Il capoverso 3 riprende l’articolo 31 capoverso 2 LOAP in essere ma, la frase introduttiva («Se dall’inchiesta disciplinare risulta che il membro del Ministero pubblico della Confederazione eletto dall’Assemblea federale ha violato i doveri d’ufficio …»), assicura che si possano disporre misure solo dopo un’inchiesta. Ciò corrisponde all’articolo 99 capoverso 1 OPers.

Il capoverso 4 prevede ora la possibilità della sospensione in via cautelare, come raccomandano le CdG (vedi sopra n. 2.1.5). Nel merito la disposizione corrisponde all’articolo 103 capoverso 1 OPers.

Il capoverso 5 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 31 LOAP, ma disciplina ora anche il ricorso contro l'ordine di sospensione in via cautelare.

Il capoverso 6 corrisponde al vigente articolo 31 capoverso 1 LOAP.

Art. 31c

Questa nuova disposizione non istituisce un vero e proprio diritto dell’AV-MPC di essere sentita dalla CG per la scelta dei membri del MPC da eleggere, anche se le CdG ritengono opportuno valutare un tale diritto116. Non pare infatti molto sensato concedere all’AV-MPC un vero e proprio diritto di essere sentita a tal fine, obbligando così la CG a consultare in ogni caso l’AV-MPC. Potrebbero infatti verificarsi situazioni in

116 Rapporto finale CdG 2021, Relazione di vigilanza, pag. 160 seg.