Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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CP). Per i motivi riportati al numero 2.2.3.1 ora anche tutti i reati diretti contro i beni sopra indicati rientrano nella giurisdizione federale.

In relazione all’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto internazionale (v. sopra n. 2.2.3.1), il Consiglio federale propone un’ulteriore riassegnazione della competenza in materia di perseguimento penale.

Ad oggi rientrano nella competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione solo i reati diretti contro i locali, gli archivi o i documenti di missioni diplomatiche o di posti consolari. Il progetto trasferisce nella competenza penale della Confederazione tutti i reati in quanto diretti contro i beni citati delle missioni permanenti. Con ciò si intendono le rappresentanze di uno Stato presso un'organizzazione intergovernativa. Alle missioni permanenti si applica per analogia la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche118, per cui, per ragioni di coerenza, appare giustificato assoggettare anche questi reati alla giurisdizione federale.

Sulla base delle stesse considerazioni, il progetto assoggetta alla giurisdizione federale anche tutti i reati diretti contro i locali, gli archivi o i documenti delle organizzazioni internazionali. Anch’esse godono, in conformità con il diritto internazionale e le consuetudini internazionali, di determinati privilegi, immunità e agevolazioni in Svizzera; la loro portata dipende dai rispettivi accordi di sede conclusi con la Svizzera. In questo contesto è rilevante l’inviolabilità dei locali, degli archivi o dei documenti. Non tutte le organizzazioni internazionali possono però invocare questo privilegio (ad esempio il World Economic Forum o il Comitato Olimpico Internazionale). I reati diretti contro i suddetti beni di tali organizzazioni internazionali non saranno assoggettati alla competenza penale della Confederazione ma restano di competenza cantonale per il perseguimento penale. Tale delimitazione risulta dall’espressione «protetti in virtù del diritto internazionale».

La competenza in materia di perseguimento della Confederazione per questi reati viene ora disciplinata alla lettera abisper motivi di chiarezza.

- Lettera b

La competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione per determinati reati diretti contro magistrati della Confederazione, membri dell’Assemblea federale, il procuratore generale o un sostituto procuratore generale è ora disciplinata dalla lettera b, per una maggiore chiarezza.

L’attuale ripartizione della competenza materiale nell’ambito dei reati contro l’integrità sessuale (art. 187 segg. CP) appare incoerente. Non si comprende perché, ad esempio, la coazione sessuale (art. 189 CP) o la violenza carnale (art. 190 CP) contro una persona indicata alla lettera a (ad es. un magistrato della Confederazione o un membro dell’Assemblea federale) sottostia alla giurisdizione federale ma che questo non valga per gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP119), malgrado tali reati siano di gravità comparabile a livello di pena

118 Messaggio LSO, n. 2.3.1.4.

119 Prima dell’entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia sessuale il 1° lug. 2024 (RU 2024 27) il termine utilizzato nella versione tedesca era Schändung.