Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine
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a seconda delle circostanze del caso specifico, ovvero prima dell’apertura formale di un’inchiesta, nel corso della stessa e addirittura fino alla sua conclusione formale. Quest’ultimo caso dovrebbe però costituire un’eccezione al fine di permettere che il procedimento sia condotto in modo efficiente127. Le raccomandazioni della CMP sul foro prevedono inoltre che, per quanto possibile, il MPC deleghi i procedimenti nella loro fase iniziale128.
Come nel diritto vigente, il capoverso 2 stabilisce che le cause penali di cui all’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP non possono essere delegate.
Art. 26 cpv. 1, 2 e 4
Se il Ministero pubblico della Confederazione intende delegare a un Cantone, per l’istruzione e il giudizio, un caso penale che rientra nella sua competenza in materia di perseguimento penale (art. 25 CPP) e la competenza può essere di più Cantoni, l’articolo 26 capoverso 1 CPP prevede che il Ministero pubblico della Confederazione decida quale Cantone debba farsi carico del perseguimento penale. Questa norma intende garantire il principio dell’unità della procedura (art. 29 CPP)129.
Come esposto al numero 2.2.5, dal testo della norma non risulta in modo esplicito che il capoverso 1 si riferisce esclusivamente ai casi di delega di cui all’articolo 25 CPP. Ciò viene pertanto chiarito con la modifica proposta all’articolo 26 capoverso 1 AP- CPP.
Il Ministero pubblico della Confederazione non decide d’autorità quale Cantone è competente in questo caso per il perseguimento penale. Ciò viene invece concordato con i Cantoni, tenendo conto delle norme sul foro di cui agli articoli 31–38 CPP (cfr. art. 26 cpv. 4 CPP)130. L’attribuzione a un dato Cantone avviene mediante decisione impugnabile (art. 28 in combinato disposto con l’art. 393 segg. CPP).
Il capoverso 2 precisa che anche la riunione dei procedimenti penali nelle mani del pubblico ministero della Confederazione o delle autorità cantonali avviene solo dopo che le parti hanno raggiunto un accordo tramite il Ministero pubblico della Confederazione (art. 26 cpv. 4 AP-CPP), tenendo conto delle norme sul foro. Tali precisazioni non comportano alcuna modifica materiale del diritto vigente.
Il diritto in vigore, nella prima frase del capoverso 4, fa riferimento esclusivamente ai casi di delega, ma non menziona i casi di riunione di cause penali ai sensi del capo-
127 CR CPP-David Bouverat, art. 25 N 4.
128 Gerichtsstandsempfehlungen SSK, Allegato II, n. 6.
129 CR CPP-David Bouverat, art. 26 N 2; BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 26 N 2.
130 Andreas Baumgartner, Zuständigkeit im Strafverfahren, pag. 543; BSK StPO- Daniel Kipfer, art. 26 N 2.