Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/8: Legge federale che riforma il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza e modifica la giurisdizione federale · 64 pagine

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I reati dell’articolo 260terCP (partecipazione o sostegno a un’organizzazione terroristica ai sensi dell’art. 260tercpv. 1 lett. a n. 2), 260quinquiesCP (finanziamento del terrorismo), 260sexiesCP (reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo) e i reati riconducibili a un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260tercapoverso 1 lettera a numero 2 CP, vengono stralciati dall’articolo 24 capoverso 1 CPP e sono ora elencati all’articolo 23 capoverso 1 lettera hbisAP-CPP. Il campo di applicazione dell’articolo 24 AP-CPP è quindi limitato alle organizzazioni criminali e alla criminalità economica. L’articolo 260terCP viene suddiviso per quanto riguarda la sua qualificazione processuale penale. Questo, data la sua sistematica, non comporta particolari difficoltà legislative125.

Le condizioni indicate alle lettere a e b dell’articolo 24 CPP capoverso 1 (reati commessi prevalentemente all’estero o in più Cantoni senza che il centro dell’attività penalmente rilevante possa essere localizzato in uno di essi) continuano a valere senza modifiche per i reati di cui al capoverso 1.

Art. 25

L’articolo 25 CPP concerne la delega di cause penali che sottostanno alla giurisdizione federale in base agli articoli 23 e 24 CPP.

La delega fa decadere la competenza degli organi della giustizia penale federale e fonda la competenza materiale e territoriale degli organi di perseguimento penale del Cantone designato in base alle norme sul foro (art. 31 segg. CPP). Il Cantone al quale viene delegata una causa penale assoggettata alla giurisdizione penale federale è tenuto ad agire126.

Come riportato al numero 2.2.4, le condizioni per la delega sono semplificate e il testo dell’articolo 25 CPP precisato.

Il Consiglio federale propone innanzitutto di abrogare la distinzione in vigore. In virtù dell’articolo 25 capoverso 1 AP-CPP la delega deve essere possibile incondizionatamente non solo per le cause penali secondo l’articolo 23 CPP ma anche per quelle secondo l’articolo 24 CPP, il che implica lo stralcio del requisito del «caso semplice».

Inoltre, il Consiglio federale propone ora la possibilità della delega solo per l’istruzione e il giudizio, come prevede il diritto vigente per le cause penali in virtù dell’articolo 24 CPP (art. 25 cpv. 2 CPP). La ragione è che la delega solo per il giudizio non è rilevante nella prassi.

Infine, il testo del capoverso 1 sarà precisa che il Ministero pubblico della Confederazione non trasferisce d’autorità alle autorità cantonali le cause penali di sua competenza ma solo dopo averlo concordato (v. sopra n. 2.2.4).

Il momento della delega non è finora stato stabilito per legge e così continuerà ad essere, per motivi di flessibilità. La delega può quindi avvenire in qualsiasi momento,

125 N. 1 (criminalità organizzata) risp. n. 2 (terrorismo) del cpv. 1 lett. a della disposizione.

126 BSK StPO-Daniel Kipfer, art. 25 N 2 segg.