2.1.4.2 Prestazioni di servizi escluse dall’imposta eseguite sul territorio svizzero

Info IVA per settore 14 · Finanza

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 14 · n. 2.1.4.2 · Italiano

Se, in base ai principi di definizione del luogo (→  cifra 2.1.3), il luogo di una prestazione di servizi esclusa dall’imposta per la cui imposizione non si opta (art. 22 LIVA) si trova in territorio svizzero, la prestazione – senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1 LIVA) – non è imponibile.

[Illustrazione: nell’originale]

Per le prestazioni di servizi nel settore del mercato monetario e dei capitali di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA l’opzione per l’imposizione è sempre esclusa dall’imposta (art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA) e la deduzione dell’imposta precedente non è pertanto possibile.