H.3.11 Esecuzione sostitutiva
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · H.3.11 Esecuzione sostitutiva · Italiano
Una persona può essere obbligata in base a norme di diritto pubblico a un comportamento ben definito (ad es. proprietari di stabili obbligati alla potatura regolare degli arbusti che invadono il marciapiede; proprietari di fondi obbligati a eliminare gli ingombranti depositati sul terreno). Se la persona viola queste norme, possono sorgere le seguenti conseguenze fiscali.
Se le autorità rilasciano una decisione, qualificando la situazione come illegale e ingiungendo al destinatario un comportamento ben definito, si è in presenza di un’attività sovrana, ragion per cui l’emolumento per tale decisione non è imponibile (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).
Se l’autorità, oltre a rilasciare la decisione, procede autonomamente, ad esempio dopo la scadenza di un termine, con la soppressione della situazione illegale (o ordina che tale soppressione sia operata da terzi), la decisione è considerata un’attività sovrana (art. 3 lett. g LIVA). L’esecuzione sostitutiva è considerata tuttavia un’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14 OIVA ed è pertanto imponibile all’aliquota d’imposta determinante.