H.3.15 Introduzione del registro fondiario federale
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Se l’introduzione del registro fondiario federale secondo l’ordinanza cantonale deve essere necessariamente effettuata dall’ufficio del registro fondiario del Comune in questione, questa attività non è in concorrenza con offerenti privati, ragion per cui si tratta di un’attività sovrana (art. 3 lett. g LIVA).
Se la direzione del registro fondiario federale viene affidata a terzi che non sono collettività pubbliche, occorre accertare se si tratta di un’attività sovrana delegata oppure di una prestazione imponibile all’aliquota normale (→ cifra C.2.3).
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).