H.3.9 Miglioramenti del suolo, consorzi e società cooperative per il raggruppamento di terreni
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Quando le opere di miglioramento del suolo (ad es. correzioni corsi d’acqua, prosciugamenti, irrigazioni, rimboschimenti, strade o raggruppamenti terreni; art. 703 CC) possono essere eseguite soltanto da una comunione di proprietari e sono approvate dalla maggioranza dei medesimi, cui appartiene più della metà del terreno, gli altri proprietari sono obbligati a prendervi parte. I proprietari interessati che non prendono parte alla decisione sono considerati consenzienti. L’adesione è menzionata nel registro fondiario.
Se queste corporazioni di diritto pubblico o privato (ad es. società cooperative) non eseguono lavori all’infuori delle opere di miglioramento non diventano contribuenti.
Le cifre d’affari conseguite con prestazioni a terzi all’infuori delle opere di miglioramento (ad es. forniture di acqua o vendite di ghiaia) possono tuttavia comportare l’assoggettamento di tali enti di diritto privato (art. 10 LIVA) o pubblico (art. 12 LIVA).
Le prestazioni di terzi (ad es. prestazioni di ingegneri e geometri o lavori edili) alle istituzioni di miglioramento sono imponibili alla corrispondente aliquota d’imposta. Se singoli membri della società di miglioramento eseguono prestazioni per la società, le controprestazioni relative a queste prestazioni sono pure imponibili all’aliquota d’imposta determinante.