H.3.8 Illuminazione stradale pubblica

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · H.3.8 Illuminazione stradale pubblica · Italiano

Gli indennizzi del Cantone per l’illuminazione delle strade cantonali (manutenzione, energia) sono imponibili all’aliquota normale.

Se il S «Approvvigionamento elettrico» o l’unità organizzativa di un Comune (contribuente IVA) addebita le spese relative all’illuminazione stradale pubblica interamente o parzialmente a un altro S o a un’altra unità organizzativa della propria collettività pubblica (ad es. al S «Strade comunali»), questi addebiti sono considerati controprestazioni per prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. a LIVA).

Se i costi per l’illuminazione stradale pubblica non sono bonificati al S «Approvvigionamento elettrico», quest’ultimo è comunque legittimato alla deduzione totale dell’imposta precedente, a condizione che i costi (complessivi) dell’illuminazione stradale pubblica siano coperti da ricavi imponibili (vendita di energia elettrica, entrate da installazioni elettriche ecc.).