H.3.17 Contributi sostitutivi per rifugi e parcheggi
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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I contributi sostitutivi per rifugi e parcheggi sono addebitati ai committenti che non soddisfano il numero di parcheggi e rifugi necessari secondo il regolamento edilizio né sulla propria particella né su terreni di terzi. Per questo sono tenuti a versare contributi sostitutivi una tantum. Questi ultimi sono considerati emolumenti per attività sovrane e pertanto non soggiacciono all’imposta (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).