H.3.1 Stima immobiliare
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · H.3.1 Stima immobiliare · Italiano
Gli estimatori di edifici nominati dalle autorità politiche competenti, che si occupano delle stime immobiliari per l’assicurazione cantonale degli stabili, sono considerati persone dipendenti. In mancanza di prestazione, la retribuzione degli estimatori di edifici nominati da parte dell’assicurazione cantonale degli stabili è una non controprestazione (art. 18 cpv. 2 lett. j LIVA). Se questa attività non viene eseguita da un estimatore di edifici dipendente, di norma si presuppone l’esistenza di un rapporto di mandato imponibile.
La trasmissione dei valori assicurativi di un immobile da parte dell’assicurazione cantonale degli stabili all’amministrazione cantonale delle contribuzioni e ai Comuni per la determinazione del valore di stima ufficiale è considerata un’attività sovrana (art. 3 lett. g LIVA). Eventuali tasse riscosse dall’assicurazione cantonale degli stabili non soggiacciono quindi all’IVA (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).
Le stime immobiliari, le perizie e simili effettuate a terzi, non rientranti nell’esercizio della sovranità di chi le effettua, sono imponibili all’aliquota normale. Ciò vale anche per le informazioni concernenti i dati degli immobili.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).