H.3.7 Posa di nuove condotte

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · H.3.7 Posa di nuove condotte · Italiano

A causa del forte incremento del traffico, una collettività pubblica intende allargare una strada esistente. Nell’immediata vicinanza della strada è posata una condotta del gas. A suo tempo, la società del gas aveva ottenuto il diritto di condotta (intavolato a registro fondiario) dal proprietario del fondo.

La collettività pubblica acquista il terreno lungo la strada sul quale grava il diritto di condotta. La collettività pubblica, per far rinunciare la società del gas al diritto di condotta, concede o fa concedere un nuovo diritto di condotta sul terreno adiacente. La collettività pubblica è obbligata a sostenere i costi della società per la posa della nuova condotta (art. 742 CC).

La rifatturazione da parte della società del gas dei costi per la posa della nuova condotta al Comune è imponibile.

Un eventuale indennizzo supplementare per la sostituzione del diritto di condotta originario (diritto reale) è escluso dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 20 LIVA).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).