H.3.2 Misurazioni ufficiali
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · H.3.2 Misurazioni ufficiali · Italiano
Sono considerate misurazioni ufficiali secondo l’articolo 950 CC le misurazioni catastali per l’impianto e la tenuta del registro fondiario riconosciute dalla Confederazione. Sono componenti della misurazione ufficiale:
i punti fissi e i segni di terminazione,
il catalogo dei dati di base,
il piano per il registro fondiario e gli altri estratti del catalogo dei dati di base allestiti per la tenuta del registro fondiario,
i documenti tecnici da allestire,
le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.
I contributi che i proprietari di fondi sono obbligati a versare ai Comuni per legge (art. 49 OMU) costituiscono tributi per attività sovrane che non soggiacciono all’imposta (art. 3 lett. g LIVA). Tra questi rientrano anche i supplementi nell’ambito della misurazione ufficiale spettanti ai Cantoni che vengono riaddebitati dalla collettività pubblica fatturante a chi ha causato i costi come partita di giro (art. 24 cpv. 6 lett. b LIVA; ad es. supplemento statale).
Di regola, il Comune incarica un geometra indipendente oppure l’ufficio cantonale delle misurazioni di effettuare questi lavori. Le prestazioni eseguite dal geometra o dall’ufficio cantonale delle misurazioni a favore del Comune sono imponibili all’aliquota normale (→ cifra H.3.2.3). Il Comune non è legittimato a dedurre l’imposta precedente per queste prestazioni.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
Suddivisioni
- H.3.2.1 Contributi della Confederazione e dei Cantoni in relazione alla prima misurazione
- H.3.2.2 Contributi di chi ha causato i costi in relazione alla tenuta a giorno permanente
- H.3.2.3 Prestazioni effettuate da geometri indipendenti
- H.3.2.4 Fatturazione da parte del geometra a nome di collettività pubbliche
- H.3.2.5 Emolumenti per richieste e riproduzioni