H.3.3 Emolumenti relativi al registro fondiario
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · H.3.3 Emolumenti relativi al registro… · Italiano
Le iscrizioni e gli estratti del registro fondiario sono considerati attività sovrane (art. 3 lett. g LIVA) indipendentemente dalla loro forma (cartacea, elettronica, telefonica), ragion per cui i relativi emolumenti non soggiacciono all’IVA (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA).
Ciò vale pure per le pubblicazioni prescritte in questo ambito se il registro fondiario fattura i relativi emolumenti assieme all’emolumento per l’iscrizione (elemento di costo dell’emolumento per l’attività sovrana; art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA in combinato disposto con l’art. 24 cpv. 1 LIVA).
Sono imponibili all’aliquota normale le attività notarili, ad esempio la collaborazione per la stesura di contratti di compravendita, le perizie su negozi giuridici, la redazione, la modifica o l’annullamento e l’autenticazione di cartelle ipotecarie nonché altre informazioni e prestazioni di servizi di carattere generale.
Le spese di porto, le spese per telefax e telefono fatturate vanno imposte se sono in relazione a prestazioni imponibili (art. 24 cpv. 1 LIVA).
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).