H.3.14 Emolumenti per l’ancoraggio
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · H.3.14 Emolumenti per l’ancoraggio · Italiano
L’emolumento che una collettività pubblica riscuote per l’autorizzazione relativa alla posa di ancoraggi su suolo pubblico è considerato un’attività sovrana conformemente all’articolo 3 lettera g LIVA e, pertanto, non soggiace all’imposta giusta l’articolo 18 capoverso 2 lettera l LIVA.
Se la collettività pubblica riscuote ulteriori emolumenti per la posa di ancoraggi su suolo pubblico (ad es. tramite decisione o concessione), ciò costituisce un diritto di utilizzazione ai sensi dell’articolo 3 lettera e LIVA, ragion per cui la corrispondente controprestazione fatturata è imponibile all’aliquota normale.
Se, tuttavia, il diritto di utilizzazione viene intavolato a registro fondiario è applicabile l’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 20 LIVA.
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).