11.3.1.2 Prestazioni di servizi nel settore pubblicitario e cessione di diritti
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 24 · n. 11.3.1.2 · Italiano
Le prestazioni di servizi nel settore pubblicitario e la cessione di diritti sono considerate eseguite nel luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali sono effettuate le prestazioni di servizi oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale (art. 8 cpv. 1 LIVA).
Esempi
- Uno sportivo domiciliato a Locarno che cede il suo diritto d’immagine a un’impresa di telecomunicazioni con sede in Germania esegue una prestazione all’estero. La controprestazione incassata dallo sportivo non soggiace all’IVA svizzera.
- Un club sportivo con sede in Spagna che cede a un’impresa di orologeria domiciliata a Neuchâtel il diritto di utilizzare il suo nome per una campagna pubblicitaria esegue una prestazione di servizi in territorio svizzero. Se è già iscritto nel registro dei contribuenti IVA in virtù di prestazioni di servizi sportive che esegue in territorio svizzero, il club sportivo deve imporre all’aliquota normale le entrate provenienti dalla cessione di tale diritto. Per contro, se il club sportivo non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA, spetta al destinatario della cessione del diritto, ossia all‘impresa di orologeria, imporre l’acquisto di tale prestazione di servizi ([Illustrazione: nell’originale] cifra 2.8; imposta sull’acquisto).