11.3.3 Sportivi e gruppi sportivi domiciliati all’estero

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 24 · n. 11.3.3 · Italiano

Uno sportivo o un gruppo sportivo domiciliato all’estero che in territorio svizzero esegue esclusivamente prestazioni di servizi nel settore pubblicitario o della cessione di diritti (p. es. vendita di diritti d’immagine) è esentato dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA). In questo caso spetta al destinatario dichiarare e imporre l’acquisto di tali prestazioni di servizi (→  cifra 2.8).

Per contro, gli sportivi o i gruppi sportivi domiciliati all’estero che non sono esentati dall’assoggettamento devono dichiarare e imporre all’aliquota normale tutte le loro entrate provenienti dalle prestazioni di servizi sportive (p. es. premi d’ingaggio e d’arrivo, premi per il risultato ottenuto, premi di classifica ecc.), nonché le eventuali forniture di beni effettuate in territorio svizzero (→  cifre 11.3.1.1 e 9.13). Se essi eseguono anche prestazioni di servizi nel settore pubblicitario o della cessione di diritti a imprese con sede in territorio svizzero (→  cifre 11.3.1.2 e 11.3.5), anche le relative controprestazioni vanno dichiarate e imposte all’aliquota normale.