11.3.1.1 Prestazioni di servizi sportive

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 24 · n. 11.3.1.1 · Italiano

Le prestazioni di servizi sportive, rese direttamente a persone fisiche presenti in loco, sono considerate eseguite nel luogo in cui le stesse sono effettivamente svolte (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).

Esempi

  • Uno sportivo domiciliato a Bellinzona che partecipa a una competizione in Francia esegue una prestazione di servizi sportiva all’estero. La controprestazione incassata dallo sportivo per la competizione non soggiace all’IVA svizzera.

  • Un club sportivo con sede in Italia che partecipa a un torneo a Lugano esegue una prestazione di servizi sportiva in territorio svizzero. Il club è contribuente se le condizioni per l’esenzione dall’assoggettamento non sono adempite (→ info IVA Assoggettamento). In questo caso la controprestazione che il club riceve dal promotore del torneo va imposta e dichiarata all’aliquota normale.

  • Una squadra di calcio, svizzera o estera, partecipante a una partita che ha luogo in Svizzera riceve dal promotore della partita una parte delle entrate provenienti dalla vendita dei biglietti d’ingresso alla partita. Tale controprestazione è imponibile all’aliquota normale.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).