9.3 Diritti d’organizzazione versati alle associazioni sportive
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 24 · n. 9.3 · Italiano
Ai diritti d’organizzazione versati dal promotore di una manifestazione alle federazioni sportive (tasse, canoni imponibili all’aliquota normale) per l’organizzazione di manifestazioni sportive si applica il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Ciò significa che la federazione sportiva con sede in territorio svizzero non deve imporre le controprestazioni che realizza in cambio della concessione del diritto d’organizzazione se prova, con i dovuti documenti contabili e altri giustificativi, che il promotore destinatario della prestazione ha la sede della propria attività economica o il proprio domicilio all’estero. In tal caso, il luogo della prestazione di servizi si trova all’estero e la prestazione non soggiace all’imposta.
Esempio
Una federazione internazionale con sede a Losanna cede i diritti d’organizzazione dei campionati del mondo a una federazione nazionale di un Paese estero nel quale si terranno tali campionati.
Per contro, i promotori di manifestazioni sportive o le società sportive con sede in territorio svizzero devono imporre tali diritti a titolo di acquisto di prestazioni di servizi da federazioni o imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA (imposta sull’acquisto; → cifra 2.8).
Esempi:
il diritto d’autorizzazione pagato al promotore di un campionato svizzero alla federazione internazionale con sede all’estero;
la tassa versata a una federazione internazionale con sede all’estero per l’organizzazione dei campionati del mondo in Svizzera;
la tassa, calcolata per partecipante, che il promotore di una corsa popolare versa alla federazione internazionale con sede all’estero.
Il diritto pagato da un promotore a un altro promotore (p. es. clausola di rinuncia, cessione dei diritti ottenuti) è pure imponibile all’aliquota normale.
Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.