9.5 Diritti per lo sfruttamento commerciale di manifestazioni e competizioni sportive
Info IVA per settore 24 · Sport
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 24 · n. 9.5 · Italiano
Le entrate provenienti dalla cessione di diritti per lo sfruttamento commerciale di manifestazioni e competizioni sportive sono imponibili all’aliquota normale se il destinatario di tali diritti ha la sede della sua attività economica, uno stabilimento d’impresa o il suo domicilio interritorio svizzero (art. 8 cpv. 1 LIVA).
Per contro, se il destinatario di questi diritti ha la sede della sua attività economica o il suo domicilio all’estero, tali diritti non soggiacciono all’IVA poiché considerati ceduti all’estero. Per quanto riguarda le prove vedi l’info IVA “Luogo della prestazione”.
Esempi:
- Una federazione sportiva internazionale con sede in territorio svizzero cede alla società X SA con sede in territorio svizzero il diritto di sfruttare commercialmente i campionati mondiali. In questo caso si tratta di una prestazione di servizi imponibile, indipendentemente dal fatto che i campionati abbiano luogo in territorio svizzero o all’estero.
- In vista di gare o competizioni che avranno luogo in Svizzera, una federazione sportiva internazionale con sede in territorio svizzero cede a un distributore di generi alimentari con sede all’estero il diritto di utilizzare il marchio e il logo della competizione nei suoi annunci pubblicitari o sui prodotti che distribuisce. La controprestazione ricevuta non è imponibile poiché la prestazione di servizi è considerata eseguita all’estero.
| [Illustrazione: nell’originale] | Per quanto riguarda simili prestazioni di servizi eseguite da imprese con sede all’estero vedi la cifra 2.8. |