1.4.2 Presupposti per la deduzione dell’imposta precedente

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 1.4.2 · Italiano

Affinché il contribuente possa avvalersi della deduzione dell’imposta precedente del 2,6 %, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  • il domicilio o la sede sociale e gli stabili agricoli dei produttori naturali si trovano sul territorio svizzero;

  • la prestazione è fornita da un non contribuente ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 LIVA. Come prova è sufficiente che nella fattura del fornitore non sia indicata l’imposta.
    Se al prestatore viene emessa una nota di credito, occorre verificare nel registro IDI se si tratta o no di un prestatore contribuente. Se il prestatore è un contribuente, di norma occorre indicare l’IVA sulla nota di credito e la deduzione dell’imposta precedente è possibile conformemente all’articolo 28 capoverso 1 LIVA (di norma il 2,6 % del 102,6 %) ma non secondo l’articolo 28 capoverso 2 LIVA (2,6 % del 100 %).
    Se vengono emesse note di credito, in caso di fornitori contribuenti è possibile rinunciare a indicare l’IVA se questi dichiarano di non voler optare per la vendita di prodotti naturali. È il caso soprattutto dei produttori naturali che sono registrati come contribuenti IVA per altri motivi (ad es. lavori a cottimo). In questo caso è possibile dedurre l’imposta precedente secondo l’articolo 28 capoverso 2 LIVA (2,6 % del 100 %) anche per i beni acquistati da fornitori contribuenti;

  • il contribuente deve essere in grado di comprovare, mediante adeguati mezzi di prova, che sussiste il diritto alla deduzione dell’imposta precedente (→ cifra 1.6).