1.7.3 Imposta sull’importazione

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 1.7.3 · Italiano

Per l’imposta sull’importazione, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata tale imposta (art. 40 cpv. 4 LIVA).

Questo significa che il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge nel periodo di rendiconto

  • in cui la dichiarazione doganale è stata accettata e stabilita con la decisione d’imposizione dell’UDSC; oppure

  • in cui è scaduto il documento con cui l’IVA sull’importazione è stata riscossa condizionatamente mediante deposito in contanti nell’ambito del regime doganale dell’ammissione temporanea o del perfezionamento attivo e il contribuente è in possesso di questo documento (ad es. ricevuta del deposito in contanti, dichiarazione doganale per l’ammissione temporanea o bolletta di cauzione). L’IVA menzionata in un documento non ancora scaduto nel regime doganale dell’ammissione temporanea o del perfezionamento (garantito o depositato) non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.