1.7.1 Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, acquisto di prodotti naturali, bestiame o latte senza un chiaro trasferimento dell’IVA e deduzione dell’imposta precedente fittizia

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 1.7.1 · Italiano

Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente in caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute (art. 39 cpv. 1 LIVA)
In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento della ricezione della fattura (art. 40 cpv. 1 LIVA). Di norma, per l’attribuzione della fattura al corrispondente periodo di rendiconto è determinante la data della fattura.

Se l’IVA fatturata non viene pagata o se il pagamento non può essere provato, il destinatario della prestazione assoggettato all’imposta deve annullare integralmente la deduzione dell’imposta precedente.

Nascita del diritto alla deduzione dell’imposta precedente in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute (art. 39 cpv. 2 LIVA)
In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sorge al momento del pagamento della fattura (art. 40 cpv. 2 LIVA).