3.2.3.1 Correzione forfetaria della deduzione dell’imposta precedente per le indennità per attività svolte a titolo dipendente dai titolari di imprese individuali
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.2.3.1 · Italiano
Se i titolari di imprese individuali ricevono indennità per attività svolte a titolo dipendente nell’ambito di un rapporto lavorativo (onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, indennità per attività d’insegnamento ecc.), in mancanza di prestazione queste indennità non sono considerate controprestazione (art. 18 cpv. 2 lett. j LIVA). Le spese per questa attività dipendente sono attribuibili all’ambito non imprenditoriale dell’impresa e non legittimano la deduzione dell’imposta precedente (→ cifra 2.1.2.2).
[Illustrazione: nell’originale] | Le imposte precedenti sulle spese e sugli investimenti attribuibili a questo ambito non imprenditoriale sono attribuibili al vaso B e non sono mai deducibili ([Illustrazione: nell’originale] cifra 3). |
Importo forfetario di correzione della deduzione dell’imposta precedente per gli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione (classe di conto 6 del Piano dei conti svizzero per PMI):
se queste indennità superano 5000 franchi per periodo fiscale, la correzione della deduzione dell’imposta precedente può essere determinata con l’1,0 % dell’indennità lorda (quota di salario e di spese);
non è richiesta alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente se queste indennità non superano 5000 franchi per periodo fiscale o se è possibile dimostrare in modo credibile che nell’impresa individuale non sono sorte spese per questa attività dipendente.
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).