3.2.2 Principio

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 2 novembre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 3.2.2 · Italiano

Le possibilità di correzione forfetaria della deduzione dell’imposta precedente elencate di seguito possono essere applicate per le attività accessorie.

Un’attività accessoria sussiste quando il contribuente è in grado di dimostrare in modo credibile che meno del 10 % degli altri costi d’esercizio complessivi e degli eventuali costi di gestione patrimoniale e immobiliare di terzi è imputabile ai costi per le singole attività accessorie.

Gli altri costi d’esercizio comprendono (ai sensi della classe di conto 6 del Piano dei conti svizzero per PMI):

  • costi dei locali,

  • manutenzioni, riparazioni e sostituzione immobilizzazioni mobiliari,

  • costi leasing immobilizzazioni mobiliari,

  • costi auto e di trasporto,

  • leasing e noleggio auto,

  • assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni,

  • costi energia e smaltimento,

  • costi amministrativi,

  • costi informatici incluso leasing,

  • costi pubblicitari,

  • altri costi d’esercizio,

  • ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso,

  • costi finanziari,

  • spese di gestione patrimoniale e immobiliare di terzi.

Con gli importi forfetari si calcola la necessaria correzione della deduzione dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione e sulle altre spese per il personale. L’importo forfettario non copre le correzioni della deduzione dell’imposta precedente sul personale assunto a contratto e impiegato in tali attività accessorie.

[Illustrazione: nell’originale]

Le imposte precedenti sulle spese e sugli investimenti attribuibili a queste attività accessorie imprenditoriali non legittimanti la deduzione dell’imposta precedente sono attribuibili al vaso B e non sono mai deducibili (→ cifra 3).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 3.2.2.1 Concessione di crediti (proventi degli interessi) e proventi del commercio di cartevalori (art. 66 lett. d OIVA)
  2. 3.2.2.2 Entrate provenienti da pigioni per la cui imposizione non si è optato (art. 66 lett. e OIVA)
  3. 3.2.2.3 Prestazioni di conferenzieri per la cui imposizione non si è optato