3.2.2 Principio
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 2 novembre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.2.2 · Italiano
Le possibilità di correzione forfetaria della deduzione dell’imposta precedente elencate di seguito possono essere applicate per le attività accessorie.
Un’attività accessoria sussiste quando il contribuente è in grado di dimostrare in modo credibile che meno del 10 % degli altri costi d’esercizio complessivi e degli eventuali costi di gestione patrimoniale e immobiliare di terzi è imputabile ai costi per le singole attività accessorie.
Gli altri costi d’esercizio comprendono (ai sensi della classe di conto 6 del Piano dei conti svizzero per PMI):
costi dei locali,
manutenzioni, riparazioni e sostituzione immobilizzazioni mobiliari,
costi leasing immobilizzazioni mobiliari,
costi auto e di trasporto,
leasing e noleggio auto,
assicurazioni cose, contributi, tasse e autorizzazioni,
costi energia e smaltimento,
costi amministrativi,
costi informatici incluso leasing,
costi pubblicitari,
altri costi d’esercizio,
ammortamenti e rettifiche di valore dell’attivo fisso,
costi finanziari,
spese di gestione patrimoniale e immobiliare di terzi.
Con gli importi forfetari si calcola la necessaria correzione della deduzione dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione e sulle altre spese per il personale. L’importo forfettario non copre le correzioni della deduzione dell’imposta precedente sul personale assunto a contratto e impiegato in tali attività accessorie.
[Illustrazione: nell’originale] | Le imposte precedenti sulle spese e sugli investimenti attribuibili a queste attività accessorie imprenditoriali non legittimanti la deduzione dell’imposta precedente sono attribuibili al vaso B e non sono mai deducibili (→ cifra 3). |
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
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