3.2.4 Correzione della deduzione dell’imposta precedente mediante «imposizione tacita» delle cifre d’affari

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 3.2.4 · Italiano

L’opzione (assoggettamento volontario) è esclusa per la locazione di immobili a fini abitativi (art. 22 cpv. 2 LIVA). Le spese e gli investimenti non legittimano mai la deduzione dell’imposta precedente.

Per ragioni di semplificazione, nel caso di alloggi del custode la correzione della deduzione dell’imposta precedente può essere calcolata sulla base della controprestazione (entrate provenienti dalla pigione dell’abitazione del custode incluse le spese accessorie senza l’eventuale deduzione del salario del custode). Le entrate provenienti dalla pigione dell’alloggio del custode devono corrispondere a un prezzo applicato a terzi conforme agli usi locali. La correzione della deduzione dell’imposta precedente deve essere calcolata su tale importo, comprensivo dell’IVA. Il risultato così ottenuto deve essere dichiarato come correzione della deduzione dell’imposta precedente alla cifra 415 del rendiconto IVA.

Esempio 1

Entrate dalla locazione di un alloggio del custode a un prezzo applicato a terzi conforme agli usi locali (incluse le spese accessorie)

CHF

20 000.00

Correzione della deduzione dell’imposta precedente cifra 415: 8,1 % (di 108,1 %)

CHF

1 498.60

Questo modo di procedere non costituisce un’opzione ai sensi dell’articolo 22 LIVA, bensì una determinazione approssimativa della correzione della deduzione dell’imposta precedente. Nei giustificativi non si può pertanto fare riferimento all’imposta.

La semplificazione per gli alloggi del custode può essere applicata solo se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  • l’alloggio del custode è dato in locazione a una persona che è effettivamente responsabile delle attività di custodia. In caso di locazione a una persona strettamente vincolata, l’AFC parte dal presupposto che non si tratti di un alloggio del custode, tranne che possa essere dimostrato che la persona strettamente vincolata esercita effettivamente le attività di custodia;

  • l’«imposizione tacita» dà effettivamente luogo a una semplificazione, per cui le correzioni della deduzione dell’imposta precedente sui costi dell’immobile vengono meno a causa della doppia utilizzazione. Ciò significa che le parti restanti dell’immobile sono utilizzate per scopi che legittimano la deduzione integrale dell’imposta precedente.

Con questo modo di procedere è consentita la deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti corrispondenti.

L’applicazione di questa semplificazione non richiede alcuna autorizzazione dell’AFC. La semplificazione va però applicata per almeno un periodo fiscale.

[Illustrazione: nell’originale]

All’inizio e alla fine dell’applicazione di questa semplificazione, in seguito alla modifica del metodo di correzione della deduzione dell’imposta precedente sul valore attuale degli investimenti occorre effettuare una correzione analoga a quella relativa a una modifica d’utilizzazione (sgravio fiscale successivo o consumo proprio).

La correzione così calcolata deve essere dichiarata alla cifra 410 o 415 del rendiconto IVA.

Esempio 2
La Produzione SA si fa costruire un nuovo edificio commerciale. Di principio, l’edificio è utilizzato interamente per l’attività legittimante la deduzione dell’imposta precedente; solo l’alloggio del custode nella mansarda è dato in locazione al custode. Non è ammessa l’opzione per l’imposizione di questa locazione.

La Produzione SA effettua la correzione della deduzione dell’imposta precedente mediante «imposizione tacita». Ciò fa sì che la deduzione dell’imposta precedente sia interamente consentita su tutti i costi di costruzione, di manutenzione e d’esercizio.

Dopo cinque anni, la Produzione SA decide di non determinare più la correzione della deduzione dell’imposta precedente mediante «imposizione tacita», bensì secondo una chiave di riparto appropriata (p. es. chiave di riparto ponderata per m2). Ciò comporta una correzione sul valore attuale degli investimenti analoga a quella relativa a una modifica d’utilizzazione (consumo proprio; → info IVA Modifiche d’utilizzazione).

La correzione della deduzione dell’imposta precedente mediante «imposizione tacita» è consentita, tranne che per gli alloggi del custode, soltanto per le entrate attribuibili all’oggetto particolare provenienti da attività sovrane.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni su questo tema sono riportate nell’info IVA concernente il settore Collettività pubbliche.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).