3.2.3.3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente sull’utilizzo dell’infrastruttura per beni prodotti autonomamente
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.2.3.3 · Italiano
Se vengono prodotti autonomamente beni mobili o immobili per scopi che non legittimano la deduzione dell’imposta precedente o la legittimano solo in parte, la deduzione dell’imposta precedente deve essere corretta.
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni su questo tema sono riportate nell’info IVA Modifiche d’utilizzazione o, nel caso della fornitura fondiaria esclusa dall’imposta, nell’info IVA concernente il settore Edilizia. |
Le imposte precedenti attribuibili direttamente a queste attività sono attribuibili al vaso B ([Illustrazione: nell’originale] cifra 3) e non sono deducibili.
Per i beni prodotti autonomamente occorre prevedere, per l’utilizzo dell’infrastruttura, un supplemento forfettario del 33 % sull’imposta precedente sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull’utilizzo dell’infrastruttura (art. 69 cpv. 3 OIVA).
Esempio
Due anni fa l’impresa edile Costruzioni SA ha acquistato un immobile che sta ora trasformando a fini locativi senza opzione. Dai libri contabili risulta che per questa trasformazione ha acquistato materiale per 216 200 franchi IVA inclusa. Questa imposta precedente non è deducibile ed è pertanto attribuibile al vaso B ([Illustrazione: nell’originale] cifra 3). La correzione della deduzione dell’imposta precedente sull’utilizzo dell’infrastruttura (tra cui le macchine edili) può essere determinata come segue:
Totale imposte precedenti sul materiale 8,1 % (108,1 %) di CHF 216 200 | CHF | 16 200.00 |
di cui correzione della deduzione dell’imposta precedente: 33 % | CHF | 5 346.00 |
La correzione della deduzione dell’imposta precedente di 5346 franchi deve essere dichiarata alla cifra 415 del rendiconto IVA.