15.2 Pluralità di prestazioni, insieme di prestazioni, prestazioni indipendenti le une dalle altre
Info IVA 12 · Aliquote saldo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 12 · n. 15.2 · Italiano
Se più prestazioni indipendenti le une dalle altre, imponibili ad aliquote d’imposta differenti, sono rese al cliente in cambio di una controprestazione complessiva (art. 19 cpv. 2 LIVA), tale controprestazione può essere conteggiata con l’AS applicata alla prestazione preponderante (al minimo 70 % della controprestazione complessiva; [Illustrazione: nell’originale] esempio 3). Se invece le prestazioni indipendenti le une dalle altre sono soggette alla medesima aliquota legale (ad es. 8,1 %), le singole prestazioni parziali vanno conteggiate alle AS autorizzate corrispondenti (art. 88 cpv. 4 OIVA).
Se, in caso di fatturazione ad un prezzo forfettario, il contribuente non è in grado di dimostrare tramite un calcolo interno quali siano le percentuali relative alle singole prestazioni parziali (art. 88 cpv. 5 OIVA), la controprestazione complessiva va conteggiata all’AS massima autorizzata per la prestazione in questione ([Illustrazione: nell’originale] esempi 4 e 5).
Se per un’attività non è stata autorizzata l’applicazione dell’AS corrispondente, dato che le cifre d’affari realizzate con questa attività rappresentano meno del 10 % della cifra d’affari complessiva imponibile, le relative cifre d’affari vanno conteggiate all’AS autorizzata immediatamente superiore (art. 88 cpv. 2 lett. b OIVA; [Illustrazione: nell’originale] esempio 6). Se non è stata autorizzata un’AS più alta, le cifre d’affari vanno conteggiate all’AS autorizzata immediatamente inferiore (art. 88 cpv. 2 lett. a OIVA).
Il contribuente può decidere volontariamente di conteggiare la cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all’aliquota saldo massima autorizzata (art. 88 cpv. 6 OIVA).
Esempio 3
L’albergo Raggio di sole applica il metodo delle AS e fattura alla famiglia Sarti il pacchetto mezza pensione di 400 franchi con l’aliquota speciale del 3,8 % (→ info IVA concernente il settore Albergheria e ristorazione). L’albergo Raggio di sole può conteggiare i 400 franchi con l’AS del 2,1 %, valevole per “Alberghi: prestazioni imponibili all’aliquota speciale per l’alloggio”.
Esempio 4
La Vino Sagl è stata autorizzata ad applicare l’AS dello 0,6 % (Derrate alimentari salvo le bevande alcoliche: commercio) e l’AS dell’1,3 % (Bevande alcoliche: commercio, se acquisto con IVA). Nei suoi negozi, la Vino Sagl vende cestini regalo al prezzo forfettario di 80 franchi (senza menzione dell’imposta). Nei cestini si trovano diversi generi alimentari italiani, come, ad esempio, olio d’oliva, pasta, salse, antipasti e anche una bottiglia di buon vino rosso. Sulla base dei singoli prezzi, la Vino Sagl può comprovare che il prezzo del vino è di 28 franchi e quello degli alimenti di 52 franchi. Quindi può conteggiare i 28 franchi con l’AS dell’1,3 % e i 52 franchi con l’AS dello 0,6 %. Se non può fornire la prova, deve conteggiare l’intero prezzo forfettario di 80 franchi con l’AS dell’1,3 %.
Se in questo caso il valore dei beni imponibili all’aliquota ridotta superasse la quota del 70 %, anche le cifre d’affari complessive potrebbero essere fatturate all’aliquota ridotta con l’AS dello 0,6 %.
Esempio 5
L’AFC ha autorizzato l’impresa di pittura Notari ad applicare l’AS del 5,3 % (Pittori e pittori tappezzieri) e l’AS del 2,1 % (Commercio di beni imponibili all’aliquota normale: nella misura in cui non menzionato altrove). L’impresa di pittura Notari esegue per Giorgio Modello lavori di pittura, materiale incluso, per un importo di 1000 franchi e gli vende per uso personale della vernice per un totale di 5000 franchi. Nella fattura a Giorgio Modello l’impresa di pittura presenta separatamente il valore dei lavori e quello della pittura venduta. La cifra d’affari proveniente dai lavori di pittura deve essere conteggiata con l’AS del 5,3 % e la cifra d’affari realizzata con il commercio con l’AS del 2,1 %.
Se l’impresa di pittura Notari fatturasse semplicemente un importo forfettario di 6000 franchi, l’intera cifra d’affari dovrebbe essere conteggiata con l’AS del 5,3 %. Non ha alcuna importanza se nella fattura figura o no l’IVA dell’8,1 %. Se però l’impresa di pittura Notari può comprovare tramite una calcolazione interna il valore delle singole prestazioni, i lavori di pittura (fr. 1000) possono essere conteggiati con l’AS del 5,3 % e la vernice (fr. 5000) con l’AS del 2,1 % (entrambe le prestazioni soggiacciono all’aliquota normale dell’8,1 %, pertanto in questo caso non si applica la regola del 70/30 %).
Esempio 6
Anna Marchesi effettua prestazioni di estetista (istituto di bellezza) e si occupa del commercio di prodotti cosmetici. Inizialmente le cifre d’affari realizzate con il commercio sono insignificanti e l’AFC ha quindi autorizzato unicamente l’applicazione dell’AS del 5,3 % valevole per l’attività “Istituti di bellezza: commercio”. Anche le cifre d’affari realizzate con il commercio devono essere conteggiate con l’AS del 5,3 %. Nel corso degli anni la cifra d’affari realizzata con il commercio aumenta e nei tre anni successivi supera il limite del 10 % della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili. Nel periodo fiscale successivo Anna Marchesi può quindi chiedere la seconda AS del 2,1 % valevole per l’attività “Cosmetici: commercio di prodotti”.
Per i casi in cui la quota delle cifre d’affari aumenta notevolmente, si applicano le disposizioni della cifra 15.6.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA; abrogazione degli art. 85, 87 e 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).