15.1 Principi, dichiarazione delle AS nel rendiconto IVA

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 12 maggio 2026

AFC · Info IVA 12 · n. 15.1 · Italiano

I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle AS autorizzate dall’AFC. Il numero di AS applicabili non è limitato (art. 84 cpv. 1 OIVA). I contribuenti ai quali sono state concesse più AS devono contabilizzare separatamente le cifre d’affari afferenti a ognuna di queste aliquote (art. 84 cpv. 3 OIVA).

Le AS sono aliquote settoriali, che in quanto aliquote medie, corrispondono al caso tipo del settore o dell’attività in questione. AS individuali non possono essere accordate.

L’applicazione delle AF viene autorizzata nel quadro della dichiarazione delle cifre d’affari per via elettronica tramite l’apposito portale ove è possibile dichiarare nuove AS applicando l’AS stabilita per l’attività corrispondente sulla base delle regole di cui agli articoli 84, 86 e 88 OIVA. Ciò presuppone sempre che le quote delle singole attività rappresentino ciascuna presumibilmente più del 10 % della cifra d’affari complessiva realizzata con prestazioni imponibili (comprese le prestazioni esenti dall’imposta per le quali il luogo della prestazione è situato in territorio svizzero; → cifra 1.3.1).

[Illustrazione: nell’originale]

Se vengono svolte più attività per le quali si applica la medesima aliquota saldo, le cifre d’affari realizzate vanno cumulate al fine di chiarire se il limite del 10 % è stato superato.

Nel complemento al rendiconto è altresì possibile cercare e selezionare le attività determinanti pure per via elettronica tramite l’apposito portale. L’AFC verifica e autorizza le nuove AS selezionate.

[Illustrazione: nell’originale]

Se in un secondo tempo risulta che le condizioni per l’autorizzazione di un’aliquota saldo non erano soddisfatte, l’AFC può revocare a posteriori l’autorizzazione per l’applicazione di tale aliquota saldo.

Il mancato utilizzo di un’AS autorizzata a seguito della cessazione dell’attività o di un calo della cifra d’affari va comunicato all’AFC. Le AS non possono essere cancellate autonomamente nel quadro del rendiconto.

I limiti relativi all’applicazione del metodo delle AS (cifra d’affari massima, IVA incl., di 5 024 000 franchi e debito fiscale annuo non superiore a 108 000 franchi) non possono essere complessivamente superati (→ cifre 1.3.1 e 1.3.2).

Esempio 1
La Rossi Management SA, di recente costituzione, offre prestazioni di servizi di management e ha ripreso l’intera clientela della ditta individuale Robert Meier, che nell’ultimo esercizio prima della cessione dell’attività ha generato cifre d’affari imponibili sul territorio svizzero pari a circa 2,2 milioni di franchi, IVA inclusa. Le cifre d’affari imponibili sul territorio svizzero della Rossi Management SA dovrebbero essere dello stesso ordine di grandezza. Calcolata con un’AS determinante del 6,2 %, l’imposta ammonta a 136 400 franchi.

La Rossi Management SA non è autorizzata ad applicare il metodo delle AS, in quanto il debito fiscale annuo presumibile supera i 108 000 franchi.

Esempio 2
La macelleria Bianchi Sagl gestisce più macellerie con sedi diverse. La cifra d’affari della Sagl ammonta a 6,2 milioni di franchi.

La macelleria Bianchi Sagl non è autorizzata ad applicare il metodo delle AS, in quanto la cifra d’affari annua supera i 5 024 000 franchi.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA; abrogazione degli art. 85, 87 e 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).