15.4 Attribuzione di una nuova AS in caso di superamento regolare o soppressione di una AS in caso di mancato raggiungimento regolare del limite del 10%

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 15.4 · Italiano

Se la parte di un’attività aggiuntiva che rappresenta meno del 10 % della cifra d’affari imponibile cresce e supera regolarmente il limite del 10 %, va richiesta un’AS aggiuntiva. Regolarmente significa che il 10 % è superato per tre periodi fiscali consecutivi. In tal caso il contribuente dovrà richiedere un’AS aggiuntiva a partire dal quarto periodo fiscale. Nell’accertare se il limite del 10 % sia superato, le cifre d’affari di attività cui si applica la stessa AS vanno cumulate (art. 86 cpv. 3 OIVA).

Se, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, la cifra d’affari di un’attività o di più attività per le quali è stabilita la stessa AS non supera più il limite del 10 %, l’autorizzazione all’applicazione dell’AS in questione decade all’inizio del quarto periodo fiscale (art. 86 cpv. 4 OIVA).

Esempio 10
Lo studio fotografico Rossi Sagl è assoggettata all’imposta dal 2021. Sino alla fine del 2024 conteggiava tutte le cifre d’affari con l’AS del 2,1 % (Fotografici). Nel periodo 2021–2024 ha eseguito anche alcune prestazioni di web design, le cui cifre d’affari erano tuttavia inferiori al 10 % della cifra d’affari complessiva.

Nel quadro della prima definizione della prassi concernente le AS, a partire dal 1° gennaio 2025 la società ha applicato le seguenti AS:

Attività 2025

AS

Quota della cifra d’affari

AS autorizzata

Apparecchi fotografici e accessori: commercio

2,1 %

55 %

Sì

Fotografici, laboratori (negli anni 2022–2024 la quota della cifra d’affari era ancora superiore al 10 %)

3,7 %

8 %

Sì

Fotografici, studi

5,3 %

20 %

Sì

Prestazioni di servizi Internet come webdesign, hosting, registrazione di domini, gestione di una banca dati (AS applicabile del 6,2 %; tuttavia, negli anni 2022–2024 la quota della cifra d’affari era inferiore al 10 %. Poiché non è stata autorizzata un’AS più alta, queste cifre d’affari possono essere conteggiate all’AS autorizzata immediatamente inferiore)

5,3 %

17 %

Sì

Attività 2026

AS

Quota della cifra d’affari

AS autorizzata

Apparecchi fotografici e accessori: commercio

2,1 %

62 %

Sì

Fotografici, laboratori (negli anni 2022–2024 la quota della cifra d’affari era ancora superiore al 10 %)

3,7 %

5 %

Sì

Fotografici, studi

5,3 %

18 %

Sì

Prestazioni di servizi Internet come webdesign, hosting, registrazione di domini, gestione di una banca dati (AS applicabile del 6,2 %; tuttavia, negli anni 2022–2024 la quota della cifra d’affari era inferiore al 10 %. Poiché non è stata autorizzata un’AS più alta, queste cifre d’affari possono essere conteggiate all’AS autorizzata immediatamente inferiore)

5,3 %

15 %

Sì

Attività 2027

AS

Quota della cifra d’affari

AS autorizzata

Apparecchi fotografici e accessori: commercio

2,1 %

58 %

Sì

Fotografici, laboratori (negli anni 2022–2024 la quota della cifra d’affari era ancora superiore al 10 %)

3,7 %

7 %

Sì

Fotografici, studi

5,3 %

22 %

Sì

Prestazioni di servizi Internet come webdesign, hosting, registrazione di domini, gestione di una banca dati (AS applicabile del 6,2 %; tuttavia, negli anni 2022–2024 la quota della cifra d’affari era inferiore al 10 %. Poiché non è stata autorizzata un’AS più alta, queste cifre d’affari possono essere conteggiate all’AS autorizzata immediatamente inferiore)

5,3 %

13 %

Sì

A partire dal 1° gennaio 2028, lo studio fotografico Rossi Sagl deve richiedere un’AS aggiuntiva del 6,2 %, dato che la quota della cifra d’affari del web design ha superato per tre periodi fiscali consecutivi il limite del 10 %. Dal 1° gennaio 2028 l’AS del 3,7 % non può più essere applicata, visto che per tre periodi fiscali consecutivi la quota della cifra d’affari del laboratorio fotografico è stata inferiore al 10 % della cifra d’affari complessiva. In futuro, queste cifre d’affari devono essere conteggiate all’AS autorizzata immediatamente superiore, pari al 5,3 %.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA; abrogazione degli art. 85, 87 e 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).