15.5 Attribuzione delle AS al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS (art. 86 cpv. 2 OIVA)

Info IVA 12 · Aliquote saldo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 12 · n. 15.5 · Italiano

Un contribuente che passa dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS può applicare più AS se in ciascuno dei tre periodi fiscali precedenti il cambiamento le parti delle attività in questione rappresentano più del 10 % della cifra d’affari complessiva proveniente da prestazioni imponibili.

In linea di principio, nel caso degli attuali contribuenti bisogna basarsi sui valori empirici, anche se la durata dell’assoggettamento all’imposta è inferiore a tre periodi fiscali.

Se simultaneamente al passaggio viene avviata una nuova attività o se viene cessata e/o se si attende un’impennata nell’ambito di un’attività finora irrilevante, sono invece determinanti le cifre d’affari attese.

Esempio 11
La Macchine agricole Fiori Sagl ha avviato la sua attività imprenditoriale il 1° settembre 2023. A partire da tale data è iscritta nel registro dei contribuenti. I conteggi dei periodi fiscali 2023 e 2024 sono stati allestiti secondo il metodo di rendiconto effettivo. Nel 2025 la società ha deciso di passare al metodo delle AS.

Le entrate della società generate nel periodo fiscale 2023 derivano esclusivamente dal commercio di macchine agricole. Le entrate relative al periodo fiscale 2024 si compongono come segue:

Attività 2024

AS

Quota della cifra d’affari

AS autorizzata

Macchine agricole: commercio

0,6 %

60 %

Sì

Macchine agricole: lavori di riparazione e manutenzione

3,7 %

7 %

Sì

Macchine agricole: locazione

3,7 %

25 %

Sì

Stazione di rifornimento (in nome proprio)

0,1 %

8 %

No

Anche se non sono ancora disponibili le cifre d’affari per tre periodi fiscali interi, la società deve richiedere le AS dello 0,6 % (Macchine agricole: commercio) e del 3,7 % (Macchine agricole: lavori di riparazione e manutenzione e Macchine agricole: locazione, complessivamente oltre il 10 %). L’AS dello 0,1 % non viene autorizzata, dato che con la rispettiva attività viene realizzato meno del 10 % della cifra d’affari complessiva imponibile.

Esempio 12
La Falegnameria SA è assoggettata all’imposta dal 2020. I rendiconti degli anni 2020–2026 sono stati allestiti secondo il metodo di rendiconto effettivo. Nei periodi fiscali 2020–2024 la società ha eseguito esclusivamente lavori di falegnameria per conto proprio. Dal 2026 la Falegnameria SA collabora spesso con un’altra società, eseguendo per quest’ultima lavori a cottimo nel settore edilizio presso un cantiere di grandi dimensioni. Le due società hanno convenuto una collaborazione a lungo termine anche per altri grandi progetti. Pertanto, la Falegnameria SA eseguirà anche in futuro un numero elevato di lavori a cottimo nel settore edilizio.

La società ha deciso di passare al metodo delle AS a partire dal 1° gennaio 2027. Le entrate della Falegnameria SA relative al periodo prima del cambiamento del metodo di rendiconto si compongono come segue:

Attività 2024

Quota della cifra d’affari, effettiva

Falegnameria

100 %

Lavori a cottimo nel settore edilizio

0 %

Attività 2025

Quota della cifra d’affari, effettiva

Falegnameria

92 %

Lavori a cottimo nel settore edilizio

8 %

Attività 2026

Quota della cifra d’affari, effettiva

Falegnameria

15 %

Lavori a cottimo nel settore edilizio

85 %

Attività 2027

Quota della cifra d’affari, effettiva

Falegnameria

25 %

Lavori a cottimo nel settore edilizio

75 %

Benché prima del passaggio al metodo delle AS la quota dei lavori a cottimo nel settore edilizio non superava in nessuno dei tre periodi fiscali il 10 % della cifra d’affari da prestazioni imponibili, a partire dal 1° gennaio 2027 è necessario richiedere l’AS del 3,7 % (Falegnameria) e quella del 6,8 % (Lavori a cottimo nel settore edilizio). Poiché nel presente caso è stata avviata una nuova attività, sono determinanti le cifre d’affari presumibili (art. 86 cpv. 2 lett. a OIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Di norma, il passaggio al metodo delle AS è possibile dopo tre anni di conteggi allestiti secondo il metodo di rendiconto effettivo. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025 decorrono nuovamente i termini per il cambiamento del metodo di rendiconto, motivo per cui il passaggio pianificato sarà possibile soltanto a partire dal 1° gennaio 2028 (art. 166e cpv. 1 OIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 84, 86 e 88 OIVA; abrogazione degli art. 85, 87 e 89 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).