Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine
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Articolo 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa
Alcuni partecipanti alla consultazione (Cantoni di Berna, Neuchâtel, Vallese, Ginevra e Ticino, la FRS e l’asa) sono dell’avviso che il coinvolgimento del detentore del veicolo, quale persona assoggettata al pagamento della tassa, porterebbe soltanto un onere supplementare al momento della determinazione delle persone responsabili. Ciò soprattutto se il conducente circola con un veicolo non immatricolato a titolo personale ma a nome di una ditta e non si dichiara pronto a pagare la tassa. In questo caso le autorità dovrebbero effettuare delle ricerche dispendiose presso la ditta per sapere chi è la persona fisica assoggettata al pagamento della tassa e dunque rilevante dal punto di vista penale. La regola finora vigente, secondo la quale soltanto il conducente è assoggettato alla tassa, è conforme alla pratica.
La CCCS accoglie favorevolmente l’introduzione di una responsabilità a titolo sussidiario, chiede tuttavia che l'articolo 5 venga formulato come segue:
“Il conducente è assoggettato al pagamento della tassa. Il detentore è responsabile della tassa se non rende noto il nominativo del conducente o se quest’ultimo non ha un domicilio fisso in Svizzera.”
Essa motiva la domanda affermando che nella legge dovrebbe essere disciplinato in quali casi si può ricorrere al responsabile a titolo sussidiario. Dal progetto di legge non è desumibile l’onere che dovrebbe assumersi lo Stato al fine di scovare il conducente, principale obbligato, prima che l'autorità d’esecuzione possa attaccare il responsabile a titolo sussidiario.
Articolo 6 Importo della tassa
Il Cantone di Uri raccomanda un massiccio aumento del prezzo del contrassegno annuale dato che, rispetto ad altri Stati europei, esso risulta essere estremamente a buon mercato. Il Cantone dei Grigioni, l’ATA, il Partito ecologista e la CDF approvano tale proposta.
Il Cantone di Zugo chiede che l’importo della tassa venga sottoposto ad attenta verifica e adeguato in modo corrispondente.
Il PS e il SEV richiedono un aumento della tassa per un totale minimo di 80 franchi all’anno.
L’UDC propone un raddoppio dell’importo della tassa con contemporaneo rimborso dell’importo attraverso le imposte cantonali sugli autoveicoli.
Il Cantone di Ginevra è dell’opinione che introducendo il prezzo della tassa nella legge, un eventuale adeguamento dell’importo verrebbe reso più difficile. In questo contesto la COCRBT si chiede se sia veramente opportuno inserire una tassa così esigua nella legge. Il Cantone di Sciaffusa ritiene che occorrerebbe assegnare al Consiglio federale la competenza di adeguare l’importo della tassa con il rincaro. In tal modo si eviterebbe una modifica della legge.
Articolo 7 Contrassegno
Il Cantone del Giura critica il fatto che nel capoverso 2, contrariamente all’ordinanza sul contrassegno stradale (OUSN; RS 741.72), non viene stabilito in quale posto deve essere incollato il contrassegno. Il capoverso 1 lettere a e b dell’articolo 6 OUSN potrebbe essere direttamente ripreso nella legge senza che il Consiglio