Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine

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1 Situazione iniziale

Prima dell’entrata in vigore della base per la riscossione di una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, articolo 86 capoverso 2 della Costituzione della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101), la riscossione si fondava direttamente sulle disposizioni dettagliate dell’articolo 36quinquiesdella vCost. e dell’ordinanza del 26 ottobre 1994 concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (ordinanza sul contrassegno stradale; RS 741.72) Dall’introduzione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali nel 1985, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è incaricata della sua riscossione.

L’elaborazione del presente progetto di legge ottempera al mandato costituzionale di cui all’articolo 164 Cost., il quale stabilisce che tutte le disposizioni importanti contenenti norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni in materia di cerchia dei contribuenti nonché oggetto e calcolo dei tributi. Le disposizioni attualmente in vigore sono state perlopiù riprese. Sono state effettuate delle modifiche principalmente nell’ambito delle disposizioni d’esecuzione.

Affinché, tuttavia, la riscossione della tassa rimanesse possibile fino all’emanazione delle suddette disposizioni, nelle disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione (RU 1999 2556) le disposizioni rilevanti della vCost. sono rimaste applicabili fino alla loro trasposizione a livello di legge.

2 Esecuzione della consultazione

Il 17 agosto 2006, il Consiglio federale ha autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ad avviare la procedura di consultazione relativa alla legge federale concernente la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUSN).

Essa si è svolta dal 6 settembre 2006 al 31 gennaio 2007. A tal riguardo sono stati invitati ad esprimersi i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia, le associazioni dei trasporti nonché altre associazioni e istituzioni (totale: 102). Sono pervenute 58 prese di posizione (allegato), suddivise nei diversi gruppi come segue:

- Cantoni: 26;

- partiti politici: 7;

- associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di

montagna: 2;

- associazioni mantello nazionali dell’economia: 3;

- associazioni dei trasporti: 8;

- altri: 12.

Ventiquattro partecipanti alla consultazione hanno aderito anche alla richiesta di notifica elettronica delle prese di posizione al fine di semplificarne l'elaborazione.