Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine
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prodotto netto della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali non corrispondono alle loro aspettative. Sono favorevoli a un’utilizzazione dei mezzi finanziari provenienti dal finanziamento delle strade per promuovere forme più sostenibili, come ad esempio i trasporti pubblici.
Il SEV richiede che soltanto una metà del prodotto netto venga utilizzato conformemente allo scopo proposto. L’altra metà deve confluire nei fondi infrastrutturali per finanziare progetti del traffico negli agglomerati.
Articolo 14 Contravvenzioni
Diversi partecipanti alla consultazione (Cantoni di Nidvaldo, Soletta, Basilea Campagna, Grigioni, Vaud, Argovia e Glarona, il “Centre patronal”, l’USAM, il TCS e il PPD) sono favorevoli a un aumento della multa da 100 a 200 franchi.
Il PS, il Partito ecologista, l'ATA e il SEV chiedono che, in considerazione degli altri Paesi europei, la multa venga aumentata ad almeno 250 - 300 franchi.
Il Cantone di Lucerna, la FER, la COCRBT e il PLS si sono dichiarati contrari all’aumento della multa a 200 franchi. La FER è dell’avviso che non bisognerebbe aumentare le multe ma rafforzare i controlli, soprattutto quelli in prossimità del confine.
La CCCS propone di inserire, tra il capoverso 1 e 2 dell’articolo 14, il seguente capoverso:
“Il detentore è responsabile della multa se non rende noto il nominativo del conducente o se quest’ultimo non ha un domicilio fisso in Svizzera.”
Essa sostiene che, sulla base del progetto proposto, se il veicolo è sprovvisto del contrassegno è più lecito punire soltanto l'utente che non il detentore del veicolo. Se un veicolo è posteggiato sull’area di sosta sprovvisto del contrassegno, lo Stato potrebbe dunque riscuotere posticipatamente dal detentore soltanto la tassa di 40 franchi. Per la multa esso dovrebbe parimenti determinare chi è il conducente, ciò che non porterebbe ad alcuna diminuzione dell’onere.
I Cantoni di Berna, Ginevra e Lucerna, la FRS, l’asa e la CCCS interpretano l’articolo 14 e il rapporto allegato nel senso che in futuro soltanto i veicoli che circolano sprovvisti di contrassegno possono venir puniti secondo la procedura della multa disciplinare. In caso di trasferimento illecito di un contrassegno da un veicolo all’altro il conducente dovrebbe ora essere denunciato a causa della fattispecie di reato giusta il Codice penale svizzero (art. 245 CP; RS 311.0). Il Cantone di Berna, la FRS e l'asa sono inoltre dell'avviso che con l’entrata in vigore della legge occorrerebbe stralciare la corrispondente cifra dalla lista delle multe disciplinari.
L’UPSA e il “Centre Patronal” respingono il capoverso 2. Sono dell’opinione che la comminatoria di una pena privativa di libertà in caso di abuso del contrassegno sia inadeguata. Se un conducente rimuove il contrassegno dal suo veicolo per apporlo sulla sua nuova automobile cambiata nel corso dell’anno, non lo si può definire un criminale. Ritengono ingiusto che gli organi federali aumentino la criminalizzazione dei conducenti.
Il Cantone di Zugo è dell’avviso che la multa secondo il capoverso 1 dovrebbe essere ripresa nella lista delle multe disciplinari in modo da rendere possibile un adeguamento più semplice dell’importo della multa.
Il Cantone del Vallese è dell’opinione che i capoversi 1 e 2 debbano essere chiaramente distinti. Occorre che si comunichi quali fattispecie soggiacciono a quali norme, al fine di evitare interpretazioni diverse delle autorità penali.