Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/193: Legge federale concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Articolo 17 Prescrizione

Il Cantone di Zurigo è dell’avviso che non è desumibile alcun motivo per il quale, in deroga all’articolo 109 del Codice penale (CP; RS 311.0), l’azione penale e la pena dovrebbero essere prescritte in tre invece di due anni. (Con l’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale il 1° gennaio 2007 il termine di prescrizione per le contravvenzioni è stato prorogato a tre anni.)

La CCCS e il Cantone di Zurigo propongono inoltre di stralciare completamente l’articolo 17. Giusta il CP (art. 333 cpv. 1), le disposizioni generali del Codice penale si applicano anche ai reati previsti da altre leggi. Al fine di evitare contraddizioni e problemi di interpretazione, l’articolo 109 CP non dovrebbe venir ripetuto nella LUSN.

Articolo 18 Esecuzione

I Cantoni di Nidvaldo, Argovia e Vaud, il PPD nonché il TCS considerano il trasferimento del controllo e del perseguimento penale a terzi una soluzione adeguata onde lottare contro gli abusi.

I Cantoni di Berna, Lucerna e Ginevra, l’asa e la FRS sarebbero propensi ad estendere la norma di delega (prevista al cpv. 3), secondo la quale il DFF può trasferire interamente o parzialmente a terzi, mediante un contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura semplificata, anche ai Cantoni.

Il Cantone di Friburgo chiede che per il trasferimento a privati vengano applicate severe restrizioni. Inoltre esso precisa che se al capoverso 3 si intende che l’Amministrazione federale delle dogane può ad esempio ricorrere a organizzazioni private per la vendita di contrassegni al confine, in nessun caso terzi dovrebbero però effettuare controlli di polizia all’interno del Paese.

Il PLS, l’UPSA e il “Centre Patronal” ritengono che, malgrado le osservazioni esplicative, l’applicazione del nuovo capoverso 3 non è chiara. Se con “terzi” non si intende la polizia, sarebbe opportuno definire cosa si intende al fine di evitare l’insorgere di insicurezze. Per contro, qualora si intendesse effettivamente la polizia, i compiti ad essa attribuiti sono già disciplinati all’articolo 16.

Il Cantone di Zurigo riterrebbe auspicabile, dal punto di vista cantonale, un’esplicita normativa della zona d’azione del controllo. I controlli sarebbero autorizzati soltanto se il traffico è fermo, dato che fermare i veicoli rappresenterebbe un’azione ufficiale legata ad eventuali provvedimenti coattivi.

Il Cantone di Obvaldo parte dal presupposto che i controlli dei contrassegni effettuati da partner esterni non tangerebbero in alcun modo negativamente la sovranità cantonale in materia di polizia. Esso sottolinea che anche dopo l’introduzione della nuova regolamentazione, spetterebbe esclusivamente alla polizia cantonale effettuare i controlli.

Alcuni partecipanti alla consultazione (Cantoni di Glarona, Appenzello Interno e Giura, la CCCS, il PS, la COCRBT e il SEV) respingono la possibilità di trasferire i controlli e il perseguimento di contravvenzioni a organizzazioni private. Il perseguimento di reati è innanzitutto un compito statale. Essi temono che i controlli effettuati da terzi per motivi economici e focalizzati soltanto su una fattispecie potrebbero ripercuotersi negativamente sull’immagine della polizia. Inoltre i controlli celerebbero rischi da non sottovalutare, questa è la ragione per la quale essi dovrebbero essere condotti soltanto da funzionari di polizia formati.