Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/5: Legge federale concernente misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta · 28 pagine
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L'articolo è respinto da alcuni partiti (Verdi, UDC, DS, PLR) e da un Cantone (AI), che è contrario all’intero avamprogetto. I DS in particolare temono
l’istituzione di una “polizia del pensiero e delle opinioni”. Anche quattro organizzazioni (GDS, CFR, USS, GastroSuisse) sono contrarie all'articolo. Esse non auspicano alcun provvedimento di diritto amministrativo contro il materiale di propaganda.
Tre Cantoni (ZG, BL, LU) e gli IPD chiedono che l'articolo contempli esclusivamente il materiale di propaganda che incita all'estremismo violento o alla violenza contro l'integrità fisica di una persona in relazione a manifestazioni pubbliche. Di conseguenza la nota marginale e l'articolo andrebbero modificati.
Il Cantone SG e la CDPC richiedono che, oltre al provvedimento di diritto amministrativo proposto, sia prevista anche una sanzione penale nel caso in cui si inciti concretamente e seriamente alla violenza. L'articolo 259 CP andrebbe completato in tal senso.
Il governo del Cantone BE ritiene che la norma "non debba includere l'incitamento alla violenza, che può causare esclusivamente danni patrimoniali". I danni al patrimonio e quelli arrecati ad altri diritti non dovrebbero quindi avere conseguenze e non dovrebbero essere contemplati dalla legge, poiché secondo il Cantone BE non costituiscono un atto violento.
Un Cantone (VD) chiede a quali autorità di polizia si riferisca l'articolo. Anche GastroSuisse chiede un chiarimento a questo proposito nel testo di legge. Il Cantone BE ritiene che non sia chiaro di quali mezzi processuali usufruiscano o possano usufruire le autorità addette alla sicurezza o i collaboratori dell'Ufficio federale per giungere a conoscenza del materiale incriminato (anche se è chiaro che la norma non prevede ad esempio una perquisizione domiciliare).