Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/5: Legge federale concernente misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta · 28 pagine

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dovrebbero poter essere punite anche espressioni come "svizzeri di merda" o "svizzeri burini". Di parere analogo è anche il Cantone VS.

Due Cantoni (AI, ZG), tre partiti (UDC, DS, Verdi) e tre organizzazioni (CCSI, DJS, PMI) respingono l'articolo, ritenendo sufficiente l'articolo 261bisCP. Si tratterebbe di una norma penale che si limita alla dichiarazione di intenti. Anche se qualificata quale reato perseguibile d’ufficio, la norma non sarebbe rispettata, poiché le autorità di perseguimento penale agirebbero solo su denuncia.

I Cantoni SH, GR e TG auspicano che la fattispecie della norma non sia considerata come contravvenzione, ma come delitto.

Il Cantone SO auspica che si possano perseguire penalmente quali complici anche i provider. Ciò presupporrebbe un disciplinamento autonomo a livello di legge.

Il Cantone LU chiede di punire anche il possesso di materiale razzista.

Il PS e il PLR, sei Cantoni (VD, AG, ZH, VS, SZ, SH), i comandi di polizia di ZH e UR nonché le organizzazioni Centre Patronal, GDS e il prof. Niggli (Università di Friburgo) temono che vi siano difficoltà d'interpretazione e di delimitazione per gli organi esecutivi (giudice istruttore).

Per quanto riguarda i fenomeni razzisti è auspicata l'elaborazione di una lista e di precisazioni (ZH). Nonostante il suo accordo di principio, il PLR ritiene che sia difficile applicare la norma in questo settore particolarmente sensibile. Si tratta di distinguere tra i comportamenti e le forme di manifestazione chiaramente punibili e i comportamenti e le forme da tollerare, tenendo conto della libertà d'opinione.

Due Cantoni (NE, AG) e un comando di polizia (NE) nonché la FSFP, la CFR e il prof. Niggli deplorano che non si sia previsto di estendere la fattispecie al settore privato.